Clausola di stile senza precisazioni su usucapione. Notaio sanzionato
Pubblicato il 14 dicembre 2018
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E’ stata confermata dalla Corte di cassazione la sanzione della sospensione irrogata ad un notaio in considerazione di alcuni illeciti disciplinari.
In particolare, gli era stata contestata la violazione dell'art. 50, lett. b), del Codice deontologico del notariato, il quale, in tema di contenuto degli atti, per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza, impone al notaio di curare che dal testo dell'atto normalmente risultino "le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera".
Inoltre, al professionista era stata addebitata anche la violazione dell'art. 14, lettera b) del Codice deontologico, per aver rinunciato a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento dell'atto.
Le condotte censurate facevano riferimento a 309 atti stipulati in un biennio, nei quali il notaio aveva adottato sistematicamente una tecnica redazionale che escludeva il richiamo dei titoli di provenienza.
In questi atti era sempre presente una clausola del tenore: "Dichiara la parte venditrice (o donante) che il diritto di piena proprietà sull'immobile oggetto di quest'atto è pervenuto alla stessa per giusti e validi titoli ultraventennali".
Una clausola di stile, questa, con cui non si parlava esplicitamente di usucapione maturata in favore del disponente.
Obbligo di informazione e chiarimento
In proposito, la Suprema corte – sentenza n. 32147 del 12 dicembre 2018 – ha ricordato l’obbligo di informazione e di chiarimento nei confronti delle parti imposto al notaio, anche ai fini della funzione di adeguamento nella compilazione prescritta dell'atto che gli affida l'art. 47, comma 2 legge notarile.
Alla luce di detto obbligo “egli dovrà accertarsi che il compratore abbia ben chiaro il rischio che assume con l'acquisto, per aver fondato l'alienante la sua proprietà sulla maturata usucapione non accertata giudizialmente”.
La Seconda sezione civile, sul punto, ha quindi evidenziato la necessità che il notaio precisi, nell'atto, che il compratore è consapevole che l'acquisto dal preteso usucapiente possa essere a rischio, mediante apposita clausola del negozio stipulato tra le parti, da menzionare nel quadro "D" della nota di trascrizione, per segnalare altresì ai terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell'immobile ed all'inesistenza di formalità pregiudizievoli.
Ed è proprio a detto proposito che la Corte d'Appello di Palermo ha accertato che, nella specie, il sistematico inserimento della clausola senza alcun riferimento espresso all'acquisto per usucapione né al rischio dell'acquisto, realizzava un comportamento deontologicamente scorretto.
Difatti, nel caso esaminato, “l'esonero dalle visure ventennali appariva, piuttosto, conseguenza dell'iniziativa dello stesso notaio stipulante, e non effetto delle volontà concreta delle parti”.
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