Pericolo circolazione visibile P.a non risponde

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Pericolo circolazione visibile P.a non risponde

La pubblica amministrazione ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi ove apporre i segnali stradali di pericolo, che trova un limite soltanto qualora si verifichi un’ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo.

A chiarirlo, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, respingendo il ricorso degli eredi di un motociclista deceduto in seguito alla collisione con un’autovettura in prossimità di un incrocio. Nel merito, la responsabilità del sinistro era stata riconosciuta ad entrambi i conducenti in misura del 50%, mentre era stata negata in capo all'amministrazione comunale, per non aver apposto la segnaletica stradale nella predetta intersezione.

Pericolo evitabile anche senza segnaletica

Posizione poi confermata dalla Cassazione, secondo cui non ricorre nella fattispecie - pur in mancanza di cartello stradale indicante la spettanza della precedenza – alcuna situazione di insidia, in quanto la circolazione sarebbe potuta avvenire senza inconvenienti anche in assegna di segnali, essendo sufficienti ed idonee a regolarla, le norme del codice della strada.

Pertanto, stante la conformazione dei luoghi (buona visibilità dell’incrocio), le modalità ed il tempo del sinistro, il motociclista avrebbe ben potuto percepire ed evitare il pericolo impiegando la normale diligenza. Non è dunque possibile nel caso de quo – conclude la terza sezione civile con sentenza n. 1289 del 19 gennaio 2017 - affermare la responsabilità del Comune in ordine alla predetta collisione.

 

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