CIN e legge di bilancio 2025

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CIN e legge di bilancio 2025

Da gennaio 2025 tutte le proprietà date in locazione per periodi brevi sono tenute ad avere un Codice identificativo nazionale, denominato Cin, il quale deve essere mostrato chiaramente sull'edificio interessato.

La mancata esposizione può comportare sanzioni pecuniarie fino a 8.000 euro.

Dunque, tutti i gestori di strutture alberghiere e unità abitative utilizzate per affitti brevi o scopi turistici dovranno dotarsi obbligatoriamente di CIN.

Inizialmente l’obbligo avrebbe dovuto essere operativo dal 2 novembre 2024. Però con avviso del 22 ottobre 2024 il dicastero del Turismo ha spostato il termine al 2 gennaio 2025.

CIN: cosa è

Il CIN rappresenta un identificativo unico attribuito a ciascuna proprietà o struttura alberghiera registrata all'interno della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR).

È necessario esporre il CIN all'ingresso dell'edificio o della struttura e includerlo in tutte le pubblicità online, nonché nei documenti fiscali e nelle dichiarazioni richieste per legge.

Si sottolinea che, nel settore dell'ospitalità, il CIN è applicabile a ogni struttura associata alla cosiddetta “Casa Madre”; pertanto, sarà necessario ottenere un CIN separato per ogni dependance o struttura satellite dell'edificio principale.

Come avere il CIN: procedura

Al fine di acquisire il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli immobili utilizzati per affitti di breve durata (fino a 30 giorni per cliente), i proprietari o i gestori devono:

  • collegarsi al portale bdsr.ministeroturismo.gov.it.;
  • selezionare l'opzione "ottieni CIN" nell'area dedicata ai proprietari, ai gestori o ai loro delegati;
  • effettuare il login con SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE);
  • esaminare l'elenco delle proprietà associate al proprio codice fiscale;
  • cliccare su "dettaglio scheda" per la proprietà che interessa e richiedere il CIN;
  • riempire il form con i dettagli mancanti, quali il numero di posti letto, e indicare se si è soggetti privati con o senza partita IVA;
  • confermare la richiesta cliccando nuovamente su "ottieni CIN".

CIN e legge di Bilancio 2025

Il comma 78 dell'articolo 1 unico della Legge di Bilancio 2025 stabilisce che attraverso i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate vengano stabilite le procedure per l'inserimento del codice identificativo nazionale (CIN), menzionato nell'articolo 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, all'interno delle dichiarazioni dei redditi e nella certificazione unica.

Dunque, attraverso i documenti emanati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, saranno stabiliti i metodi per riportare il codice identificativo nazionale (CIN):

  • nelle dichiarazioni dei redditi,
  • nella certificazione unica.

Comuni e monitoraggio fiscale

I Comuni assumeranno un ruolo cruciale nel monitoraggio delle strutture alberghiere e delle locazioni a breve termine.

Mediante ispezioni locali:

- le anomalie rilevate verranno segnalate alle direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate;

- i risultati dei controlli potranno essere impiegati per iniziare verifiche fiscali da parte dell’Agenzia e, se ritenuto necessario, della Guardia di Finanza.

In conclusione, possiamo dire che il CIN, inizialmente visto come un ulteriore onere burocratico, sta effettivamente rivelando la sua essenziale utilità: presto diventerà un elemento fondamentale per collegare ogni proprietà immobiliare o struttura ricettiva non solo alla Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), ma anche alle dichiarazioni fiscali e ai dati sui redditi generati.

L'introduzione del CIN segna dunque un passo significativo nell'evoluzione del sistema fiscale e amministrativo italiano, potenziando il controllo sui redditi derivanti dalle locazioni turistiche e incrementando la trasparenza nel settore. Questo si traduce in un rispetto più accurato delle leggi fiscali e una lotta più efficace contro l'evasione fiscale, fornendo contemporaneamente un quadro più regolamentato e sicuro, particolarmente per il mercato delle locazioni turistiche.

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