CIN per affitti brevi: il via dal Ministero

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CIN per affitti brevi: il via dal Ministero

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2024 (Parte Seconda n. 103) l’Avviso del ministero del Turismo attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) per l’assegnazione del CIN.

L'istituzione di un Codice Identificativo Nazionale (CIN), per regolare gli affitti di breve durata, definiti come quelli non oltre i 30 giorni, è avvenuta per mano del DL del 18 dicembre 2023, n. 145, noto come "Decreto Anticipi", attraverso l'articolo 13-ter.

La pubblicazione dell’avviso del 3 settembre 2024 comporta che si ha tempo fino al 2 novembre 2024 per acquisire il CIN - Codice Identificativo Nazionale – e non incorrere in sanzioni.

E' datato 6 giugno 2024 il decreto del Ministero del Turismo contenente le disposizioni applicative per l'interoperabilità della Banca dati delle strutture ricettive.

Il codice identificativo è necessario per le proprietà residenziali usate per affitti turistici di breve termine, sia per alloggi regolati dall'articolo 4 del Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50, che per le strutture ricettive alberghiere e non, come specificato dalle leggi regionali del turismo.

L'introduzione del Codice Identificativo Nazionale si propone di organizzare meglio il mercato degli affitti brevi, migliorando la trasparenza e semplificando gli aspetti fiscali e amministrativi associati a tali affitti.

Durante la fase sperimentale della Banca dati delle strutture ricettive – BDRS - è avvenuto lo sviluppo dell’interoperabilità con le banche dati territoriali e il coinvolgimento graduale delle Regioni e Province Autonome.

L’operabilità della Banca dati è avvenuta il 28 agosto 2024 quando si è conclusa la fase pilota; ora tutte le regioni hanno aderito.

Nella Banca dati (BDRS) sono contenute le seguenti informazioni:

  • tipologia di alloggio,
  • ubicazione,
  • capacità ricettiva,
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva,
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico univoco.

Le disposizioni relative al nuovo sistema saranno applicabili solo dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione.

Nella fase sperimentale non sono state applicate le sanzioni in caso di mancata richiesta di CIN.

CIN: cosa è

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rappresenta una novità nel campo degli affitti a breve termine e turistici in Italia.

Assegnato automaticamente dal Ministero del Turismo su richiesta dei proprietari o dei gestori delle strutture ricettive, il CIN è applicato a immobili residenziali utilizzati per affitti turistici, a brevi soggiorni, e a strutture alberghiere e non alberghiere.

Il CIN deve essere richiesto dai seguenti soggetti:

  • titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

NOTA BENE: Il CIN deve essere richiesto anche da chi è obbligato a possedere ed esporre il codice regionale/provinciale.

CIN, come richiederlo

Il processo per acquisire il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli immobili utilizzati per affitti di breve durata (fino a 30 giorni per cliente) richiede che i proprietari o i gestori intraprendano specifici passi online utilizzando il sito del Ministero del Turismo.

In particolare:

  • collegandosi al portale bdsr.ministeroturismo.gov.it.;
  • selezionare l'opzione "ottieni CIN" nell'area dedicata ai proprietari, ai gestori o ai loro delegati;
  • effettuare il login con SPID o la Carta d'Identità Elettronica (CIE);
  • esaminare l'elenco delle proprietà associate al proprio codice fiscale;
  • cliccare su "dettaglio scheda" per la proprietà che interessa e richiedere il CIN;
  • riempire il form con i dettagli mancanti, quali il numero di posti letto, e indicare se si è soggetti privati con o senza partita IVA;
  • confermare la richiesta cliccando nuovamente su "ottieni CIN".

Se la proprietà del richiedente risulta mancante, occorre controllare che il servizio sia attivo nella regione di appartenenza. Se è attivo, si può aprire una segnalazione cliccando su "Segnala Struttura mancante" e compilando il modulo necessario, a condizione che la struttura si trovi in una regione già inclusa nei censimenti.

In aggiunta, è richiesto agli operatori di presentare, in via telematica, un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.

In detta dichiarazione sostitutiva va attestata anche la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, e quando si gestiscono le unità immobiliari nelle forme imprenditoriali, anche dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

Utilizzo del CIN

La disciplina relativa alla gestione di immobili residenziali e strutture di ospitalità stabilisce che il Codice Identificativo Nazionale (CIN):

  • deve essere affisso in modo visibile all'esterno dell'edificio che contiene l'alloggio o la struttura turistica, sia essa alberghiera o non;
  • deve anche essere riportato in tutti gli annunci di locazione, indipendentemente dal mezzo di pubblicazione. Tali annunci possono riferirsi a locazioni a scopo turistico o come stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50.

È inoltre richiesto che gli intermediari immobiliari e i gestori di piattaforme online di locazione assicurino l'inclusione del CIN in ogni annuncio, garantendo trasparenza e conformità legale.

Questi obblighi sono intesi a mantenere l'informazione accessibile e chiara per tutti gli interessati.

Obbligo della SCIA

Chiunque gestisca, personalmente o attraverso un intermediario, un'attività di affitto a scopo turistico o come definito dall'articolo 4 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 (modificato successivamente dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96), e lo faccia in modo imprenditoriale, è tenuto a presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Questa segnalazione deve essere inviata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune dove l'attività è operativa. Se l'attività è condotta attraverso una società, la SCIA deve essere presentata dal rappresentante legale della società.

Aspetto sanzionatorio

Il Decreto-legge n. 145/2023, all’articolo 13-ter, comma 9, indica le sanzioni collegate alle norme descritte.

Se il Codice Identificativo Nazionale (CIN) non viene richiesto o esposto come previsto dalla legge, sono applicabili:

  • una multa tra 800 e 8.000 euro per i locatori che non richiedono il CIN;
  • una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro per chi non esibisce il CIN come richiesto;
  • una multa variabile da 600 a 6.000 euro per i gestori di strutture che non rispettano i requisiti di sicurezza;
  • una sanzione da 2.000 a 10.000 euro per chi gestisce più di quattro proprietà senza aver effettuato la necessaria segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono incaricate di svolgere controlli per assicurare che le norme sugli affitti brevi, incluse quelle relative all'esposizione del CIN, siano rispettate.

Faq del ministero del Turismo

Sono disponibili delle Faq, in continuo aggiornamento

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