CIGS per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale: le verifiche ispettive
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 24 marzo 2014
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Con nota prot. 9761 del 17 marzo 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito indicazioni al proprio personale ispettivo in merito alla verifica dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
Per il Ministero, ai fini della verifica dei programmi presentati dalle imprese che richiedono la CIGS:
- per riorganizzazione aziendale: gli ispettori devono accertare che il presupposto del programma di intervento sia costituito da "inefficienze gestionali" collegate ad un'esigenza di modifica/innovazione dell'assetto gestionale e/o produttivo;
- per ristrutturazione aziendale: occorre accertare che il programma sia volto all'attuazione di interventi sui processi produttivi, ovvero interventi di razionalizzazione, rinnovo, aggiornamento tecnologico, la cui preminenza - in termini percentuali - rispetto al complesso degli investimenti previsti, deve riguardare impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo.
Inoltre, gli ispettori dovranno verificare l'entità degli investimenti effettuati dall'azienda nel biennio precedente e dichiarati nella domanda dall'azienda (il calcolo si effettua confrontando la media annuale degli investimenti effettuati nel biennio precedente e la media annuale degli investimenti programmati).
Poiché altro requisito indispensabile per l'approvazione è la programmazione di attività formative che coinvolgano almeno il 30% dei lavoratori sospesi, il personale ispettivo è chiamato a verificare:
- l'effettiva sospensione dei lavoratori dalle ordinarie attività lavorative;
- l'effettiva esigenza delle sospensioni dal lavoro e la loro concreta attuazione;
- il collegamento della formazione con il programma di ristrutturazione/riorganizzazione;
- il numero dei lavoratori coinvolti nell'attività formativa.
Sottolinea, la nota ministeriale, che la formazione sul luogo di lavoro è giustificata quando:
- il lavoratore sia adibito a compiti o mansioni differenti da quelli cui è ordinariamente impiegato o agli stessi compiti o mansioni ma con l'utilizzo di nuove apparecchiature;
- sussiste un progetto formativo che prevede una parte teorica ed una applicazione pratica, fra loro collegate e connesse, ove previsto, alle nuove mansioni o all'utilizzo di nuove apparecchiature;
- sussiste l'idoneità dei soggetti investiti a rivestire il ruolo di formatore;
- l'assistenza, durante la formazione, sia effettuata da un tutor, da un istruttore o altra figura analoga.
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