Cigs per imprese strategiche in amministrazione straordinaria: istruzioni Inps
Pubblicato il 07 maggio 2024
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Con la pubblicazione della circolare n. 62 del 6 maggio 2024, l’Inps illustra le modificazioni e le implementazioni derivanti dal decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.
Si tratta di un provvedimento di ampia portata, che investe ambiti di notevole importanza e che apporta diverse modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, adottando misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale di quelle che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale sottoposti all'amministrazione straordinaria quali, ad esempio, Ilva e Acciaierie d'Italia.
La legge mira infatti a stabilizzare l'occupazione e a mantenere le competenze all'interno di industrie chiave, attraverso l'estensione e l'adattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) e altre forme di supporto al reddito.
Vediamo di seguito gli elementi forniti dall’Inps a supporto e chiarimento della normativa.
Cigs per imprese strategiche: finalità, caratteristiche e destinatari
Finalità e caratteristiche del trattamento straordinario di integrazione salariale
La possibilità di ricorrere alla prosecuzione della Cigs è sancita dall’articolo 3 del decreto legge n. 4/2024 per salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio di competenze dei dipendenti delle imprese destinatarie del sostegno.
La norma ha infatti lo scopo di assicurare che, a seguito del passaggio dalla gestione ordinaria all’amministrazione straordinaria dell’impresa, la fruizione dei trattamenti di Cigs già autorizzati o in corso di autorizzazione non si interrompa ma prosegua senza soluzione di continuità.
Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge n. 4/2024 introduce poi una specifica condizione di accesso per i lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza, nonché per quelli addetti all’implementazione, alla gestione e alla manutenzione dei presidi ambientali.
Tali lavoratori infatti possono essere interessati, a rotazione e previa consultazione sindacale, da processi di riduzione oraria o di sospensione dell’attività lavorativa solo se non direttamente impegnati in specifici programmi di sorveglianza delle attività inerenti alla sicurezza e alla tutela ambientale o in specifici programmi formativi, diversi dalla formazione professionale per la gestione delle bonifiche.
Destinatari
L’accesso a periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale è destinato ai lavoratori dipendenti delle imprese che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, per le quali sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività d’impresa ai sensi del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
NOTA BENE: Le disposizioni di cui al citato decreto legge n. 347/2003 si applicano alle imprese che, tra l’altro, possono contare su un numero di dipendenti non inferiore a 500 da almeno un anno.
Le imprese interessate dal trattamento di Cigs devono avere in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora definiti per la loro complessità, in relazione ai quali sono già stati autorizzati o sono in corso di autorizzazione trattamenti straordinari di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).
Si ricorda che tale norma ha previsto la possibilità per il 2024 che le imprese di interesse strategico nazionale con meno di 1000 dipendenti con piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati possano ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 63.300.000 euro.
Ne deriva che possono ricorrere al trattamento Cigs le imprese che congiuntamente:
- gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;
- siano state già state autorizzate - o abbiano istruttoria è in corso di definizione - al trattamento di Cigs ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176, della legge di Bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.
Imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica
Destinatari
L’Inps può riconoscere inoltre, nel 2024, un particolare strumento di sostegno al reddito - in misura pari a quello previsto per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del D.lgs n. 148/2015 e per un periodo non superiore a 6 settimane, prorogabile fino a un massimo di 10 settimane - ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale.
Ai sensi di quanto stabilito dal citato articolo 2-quinquies del decreto legge n. 4/2024, possono, dunque richiedere la misura di sostegno i datori di lavoro che, congiuntamente:
- appartengono al settore privato;
- forniscono beni e servizi alle grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale;
- sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte delle imprese committenti, come sopra identificate.
NOTA BENE: Per poter fare ricorso alla misura di sostegno al reddito in argomento è necessaria una relazione diretta tra la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro richiedente l’integrazione salariale e la situazione di crisi dell’impresa committente.
Caratteristiche
La nuova misura di sostegno al reddito, assimilabile a un nuovo strumento di integrazione salariale comprensivo di relativa contribuzione figurativa, è differente dagli ordinari ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro oggi esistenti in quanto incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs n. 148/2015.
Ne deriva che non possono fruire della nuova forma di tutela i lavoratori che, per i medesimi periodi, siano destinatari dei trattamenti sopra richiamati.
Differenze
Trattandosi di una misura di sostegno al reddito differente dagli strumenti di integrazione salariale previsti a regime, non trovano applicazione molteplici disposizioni contenute nel D.Lgs n. 148/2015: vediamo quali.
- Per richiedere la nuova misura di sostegno i datori di lavoro non devono siglare alcun accordo sindacale, fermo restando l’invio alle rappresentanze sindacali di una informativa in cui sono indicate le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto la nuova misura di sostegno al reddito e il numero dei lavoratori interessati;
- i datori di lavoro non devono osservare le disposizioni di tipo procedimentale dettate dagli articoli 15 e 25 del decreto legislativo n. 148/2015;
- non è previsto il versamento del contributo addizionale.
Deve invece considerarsi operante la previsione recata dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 che richiede che i lavoratori posseggano, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di sostegno al reddito, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda.
Misura e durata
Il trattamento ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale; in conseguenza dell’indicizzazione prevista dal comma 6 dell’articolo 3 del D.Lgs n. 148/2015, per l’anno 2024 il trattamento massimo è fissato in 1.392,89 euro.
Riguardo alla durata della nuova misura di sostegno, il comma 1 dell’articolo 2-quinquies del decreto legge n. 4/2024 prevede che lo stesso possa essere concessa per un massimo di 6 settimane, prorogabile fino a un massimo di 10 settimane.
Compilazione Uniemens
Ecco una tabella che riepiloga i requisiti e i dettagli relativi alla compilazione del modulo "UniEmens-Cig" per la trasmissione dei dati relativi alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS):
Elemento |
Descrizione |
Requisiti/Note |
---|---|---|
Identificativo Azienda |
Codice fiscale dell'azienda |
Obbligatorio per identificare l'entità che fa la richiesta |
Codice INPS |
Codice assegnato dall'INPS all'azienda |
Necessario per il processamento dei dati |
Periodo di riferimento |
Mese e anno del periodo di integrazione salariale |
Deve corrispondere al periodo per cui si richiede la CIGS |
Dati del lavoratore |
Nome, cognome, codice fiscale e altre informazioni personali del lavoratore |
Essenziale per l'attribuzione corretta del sostegno salariale |
Giorni di assenza |
Numero totale di giorni non lavorati |
Determina l'ammontare del sostegno finanziario |
Importo dell'integrazione |
Calcolo dell'importo spettante per l'integrazione salariale |
Basato su un percentuale dell'80% della retribuzione ordinaria |
Codice evento |
Codice specifico per la tipologia di evento (es. "CIGS") |
Necessario per categorizzare correttamente la tipologia di richiesta |
Informazioni aggiuntive |
Dettagli specifici richiesti dall'INPS per la verifica della domanda |
Possono includere documenti di supporto come piani di riorganizzazione o certificazioni di crisi |
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