CIGS con proroga per aree di crisi industriale complessa
Pubblicato il 11 maggio 2017
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Nel 2016, il quadro regolamentare sulla CIGS si è arricchito del contributo di un Decreto legislativo, il n. 185, il quale ha stabilito un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite di spesa di 216 milioni di euro per l’anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa. A seguire nello stesso anno, il Decreto legge n. 244 - c.d. “Decreto Milleproroghe” - ha previsto la proroga del finanziamento, per 117 milioni di euro per l'anno 2017. |
Stante la norma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad illustrare gli elementi distintivi che differenziano la misura per il 2017. In particolare, la circolare n. 7 del 24 marzo 2017 puntualizza che il trattamento di integrazione salariale straordinario in oggetto:
-
è destinato ad imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di CIGS, si trovino nell’impossibilità di ottenere ulteriori trattamenti di CIGS, sia in quanto l’impresa abbia già esaurito la durata massima complessiva o la durata massima consentita per ciascuna causale, sia in quanto non ricorrono i criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie;
-
può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2017.
n.b. - In presenza di un accordo sottoscritto nell'anno in corso, con domanda ed inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2017, il Ministero ritiene possibile concedere il trattamento della durata di 12 mesi anche superando il limite temporale del 31.12.2017, fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola Regione.
La circolare ministeriale chiarisce che le imprese possono già sottoscrivere gli accordi regionali ed intraprendere le sospensioni o riduzioni di orario, inoltrando la richiesta di convocazione alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, che può procedere alla sottoscrizione degli accordi. |
Se l'impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richiede il pagamento diretto delle spettanze ad opera dell'INPS, dovrà inviare istanza anche all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Ricordiamo che un precedente documento di prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare n. 30 del 14 ottobre 2016, forniva in tabella, assieme ad istruzioni operative e chiarimenti, la descrizione delle aree di crisi industriale complessa comunicate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
|
Regione |
Area di crisi complessa |
---|---|---|
1 |
Lazio |
Rieti |
2 |
Puglia |
Taranto |
3 |
Toscana |
Piombino |
4 |
Friuli Venezia Giulia |
Trieste |
5 |
Sicilia |
Termini Imerese |
6 |
Sicilia |
Gela |
7 |
Molise |
Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro |
8 |
Toscana |
Livorno |
9 |
Marche-Abruzzo |
Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno |
10 |
Lazio |
Frosinone |
11 |
Sardegna |
Portovesme |
12 |
Liguria |
Savona |
13 |
Sardegna |
Porto Torres |
14 |
Umbria |
Terni-Narni |
Ancora, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Minlavoro ha provveduto ad assegnare le risorse finanziarie relative al 2016 alle diverse Regioni interessate.
Tornando al ”Decreto Milleproroghe” - convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 - all’articolo 3, comma 1, ha per l'appunto disposto la prosecuzione della suddetta misura, prevedendo l'apposito ulteriore stanziamento di 117 milioni di euro per il 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
In cosa consiste
Il trattamento in oggetto è un intervento CIGS, in quanto tale destinato a lavoratori e imprese che abbiano i requisiti previsti dalla disciplina sull'integrazione salariale straordinaria, come fissati dagli articoli 1 e 20 del Decreto legislativo n. 148/2015 (requisiti soggettivi ed oggettivi).
Come accennato, riguarda esclusivamente le imprese che operano in un’area di crisi industriale complessa come individuate nella citata tabella.
Ulteriori istruzioni relative alla fase di concessione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono contenute nella circolare n. 38/2016.
Ultime indicazioni INPS
Il recente messaggio INPS n. 1873 (4 maggio 2017), fornisce istruzioni operative per la proroga CIGS, modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.
CIGS con ticket
Il sistema di gestione della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) con ticket è stato esteso agli eventi relativi alla CIGS a partire dal mese di marzo 2017.
Per la CIGS con ticket, gli elementi ed i codici indicati dovranno essere utilizzati a partire dalle denunce di competenza del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio del 4 maggio, dunque agosto 2017.
A seguito dell'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro dovranno esporre, nell'elemento DenunciaAziendale / ConguagliCIG / CIGAutorizzata / CIGStraord / CongCIGSACredito / CongCIGSImporto, l’importo posto a conguaglio relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
La procedura automatizzata ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice “L041”.
Per l’esposizione del contributo addizionale, dovrà essere esposto il codice causale “E601” che ha significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria”, presente nell’elemento CongCIGSCausAdd.
CIGS aggregata post D.Lgs. 148/2015
L’utilizzo dell’esposizione della CIGS, sulla base delle metodologia aggregata, resterà in vigore per le CIGS con eventi che hanno inizio prima del mese di marzo 2017 e fino alla loro naturale scadenza.
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, a partire dalle denunce di competenza di agosto 2017, verrà valorizzato all’interno dell’elemento CausaleCongCIGS presente in DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGStraordACredito / CIGSACredAltre, il nuovo codice causale “G611”, che ha significato di “Integr. salar. Straord. Art. 44 co.11-bis D.Lgs 148/2015”.
Per l’esposizione del contributo addizionale dovrà essere valorizzato, all’interno dell’elemento CausaleContrAddCIGS, il nuovo codice causale “E398”, che ha significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 44 co.11-bis D.Lgs 148/2015”.
Monitoraggio INPS
Alla luce della fissazione dello stanziamento delle risorse finanziarie pari a 216 milioni di euro per il 2016, e ulteriori 117 milioni per il 2017, l’INPS è tenuto a provvedere al monitoraggio del rispetto di tale limite, avendo cura di trasmettere, con relazioni semestrali al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, il monitoraggio della spesa.
n.b. - A tal riguardo, in sistema UNICO, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito un nuovo apposito codice evento: 171 – proroga per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa |
Sempre ai fini del monitoraggio e della rendicontazione della spesa, sono istituiti appositi codici di conguaglio UNIEMENS e relativi conti, che il messaggio illustra.
Istruzioni operative. Pagamento diretto
Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto, la procedura informatica in uso in ambiente EAP (procedura pagamenti diretti CIG) è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni, relative al suddetto nuovo codice evento “171”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Trattamento di integrazione salariale - Soggetti beneficiari |
Trattamento di integrazione salariale - Requisiti |
LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO O CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE |
ANZIANITA' DI EFFETTIVO LAVORO DI ALMENO 90 GIORNI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE |
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