CIGO Procedimento di concessione
Pubblicato il 02 agosto 2016
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Con il Decreto Ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016, sono stati individuati i criteri per l’esame delle domande di concessione della CIGO.
Con circolare n. 139 dell’1 agosto 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni relative al nuovo procedimento amministrativo di concessione dell’integrazione salariale ordinaria che si applica per le domande di concessione di CIGO presentate dal 29 giugno 2016.
Il processo amministrativo di riferimento per la gestione delle prestazioni di integrazioni salariali, che sarà a breve gestito esclusivamente con il sistema del Ticket, prevede:
- l’invio della domanda di prestazione e del flusso UniEmens da parte dell’azienda con associazione del ticket in caso di evento di CIG;
- la concessione della prestazione da parte delle Sedi territoriali INPS;
- l’abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati;
- il controllo dei dati sulle sospensioni inviati tramite UniEmens, il calcolo della prestazione autorizzabile e il pagamento della stessa, distinto tra diretto e anticipato dall’azienda (conguaglio).
Caratteri del nuovo procedimento
I caratteri principali della riforma del procedimento vengono riassunti, come di seguito, dalla circolare n. 139/2016:
- competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
- l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
- obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
- facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
Le fattispecie
Le fattispecie che integrano le causali di CIGO previste dal decreto ministeriale ed illustrate dall’Istituto sono le seguenti:
- mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato;
- fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva;
- mancanza di materie prime/componenti;
- eventi meteo;
- sciopero di un reparto/sciopero di altra azienda;
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori;
- guasti ai macchinari - manutenzione straordinaria.
- eDotto.com – Edicola del 16 giugno 2016 - CIGO Pubblicato il decreto – Schiavone
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