CIGO. Competenza INPS per le istanze e nuovi criteri applicativi
Pubblicato il 25 maggio 2017
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Il Decreto legislativo n. 148, con oggetto le “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (...)” ha introdotto, tra le altre, la novità della devoluzione all'INPS della competenza per decidere le istanze che riguardano le integrazioni salariali ordinarie. |
Con messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017, l'INPS ha dettato le linee guida sull'applicazione dei nuovi criteri in materia di CIGO, in attuazione della Legge delega n. 183/2014 (10 dicembre) e del Decreto legislativo n. 148/2015 (14 settembre).
Prima fra le pari, la novità che investe direttamente l'Istituto: poiché l'intervento normativo di riforma della materia ha abolito le Commissioni provinciali (a far data dal 1° gennaio 2016), la competenza decisoria sulle istanze di CIGO è transitata all'INPS, con l'obiettivo di facilitare il dialogo con l'utenza.
n.b. - La Legge n. 183/2014 ha previsto, per le integrazioni salariali, la semplificazione delle procedure burocratiche e la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale per la concessione dei trattamenti. |
Con l'assegnazione all'INPS delle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria, è realizzabile l'intento di definire “criteri valutativi conformi alla legge e uniformi su tutto il territorio nazionale che garantiscano un procedimento celere e standardizzato.”.
Le indicazioni di carattere specifico ed i relativi nuovi criteri applicativi presenti nel messaggio riguardano, invece, i seguenti aspetti.
1. SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO
Se la RELAZIONE TECNICA (in pratica un'autocertificazione) contenuta nella istanza di CIGO risulta non essere completa e dettagliata, la sede è tenuta, ancor prima di emanare un provvedimento di reiezione* per carenza documentale, ad attivare una procedura consistente nell'invio all'azienda di una richiesta di completamento dell'istruttoria entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta stessa.
*in un'ottica deflattiva di possibile contenzioso.
2. RIPRESA DELL'ATTIVITA'
Qui, il messaggio chiarisce che ove l'azienda avesse ripreso la normale attività lavorativa nell'attesa dell'istruttoria, l'eventuale carenza, nell’istanza, di elementi probatori a sostegno della “fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva” sarebbe, di fatto, sanata.
n.b. - Quanto sopra detto nella considerazione primaria che l'istruttoria debba essere improntata ai criteri di CELERITA' e SPEDITEZZA, che permettano la definizione dell'istanza in tempi rapidi. |
3. CAUSALE “Mancanza di lavoro o di commesse”
Così come l'avvenuto conseguimento di nuovi ordinativi o commesse rappresenta semplicemente uno degli indici che denotano la possibilità di ripresa dell'azienda, allo stesso modo, prima di rigettare istanze per mancanza di nuove commesse l'INPS invita le proprie sedi a valutare ulteriori indici:
-
precedenti nel ricorso alla CIG;
-
mercato nel quale l’impresa opera;
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numero di lavoratori posti in CIG rispetto all'organico complessivo;
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la durata delle richieste di CIG;
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la solidità finanziaria;
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le iniziative volte a ricercare nuove opportunità di business.
n.b. - Perciò, l'istruttoria non dovrà fermarsi al dato fattuale, dovendosi viceversa spingere alla valutazione di più indici in grado di condurre all'accoglimento dell'istanza pur in assenza di nuove commesse. |
4. Istanze CIGO determinate da EVENTI METEO
Per espressa disposizione normativa (L. n. 183/2011 sulle certificazioni amministrative, art. 15, c. 1) è fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici.
Pertanto, atteso l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’istanza di concessione della CIGO, l’INPS acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.
Quanto sopra premesso in materia di allegazione dei bollettini meteo alle istanze CIGO, il documento di prassi INPS si sofferma sul GELO, stabilendo quanto segue con riguardo ai cantieri edili:
a. con temperature pari o al di sotto di zero gradi centigradi (registrate dal bollettino meteo) che si protraggono sino alle ore 10 del mattino della giornata interessata, sarà riconosciuta la CIGO per l'intera giornata, purché la relazione tecnica dimostri - attraverso la descrizione degli eventi e le loro conseguenze sulle lavorazioni - l'impossibilità di lavorare per gelo, fermo restando che sarà riconosciuta la cassa anche per temperature superiori allo zero se il tipo di lavorazione richiede tali condizioni atmosferiche;
b. la CIGO potrà essere, parimenti, concessa per temperature inferiori a 35 gradi centigradi - che impediscano lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore - ma "percepite" in misura maggiore.
n.b. - Ed infatti, possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore. |
Da ultimo, nei settori* in cui gli eventi atmosferici**, debitamente documentati dai bollettini, hanno reso impraticabile il luogo di lavoro o necessario salvaguardare la sicurezza dei lavoratori fino a sospendere i lavori ritenuti insicuri e pericolosi, la Cassa integrazione guadagni ordinaria verrà ammessa, ma con indicazione nella relazione tecnica delle motivazioni.
*Ad esempio, nelle cave di marmo.
**Anche relativi ai giorni precedenti la sospensione del cantiere.
5. DECORRENZA
Le indicazioni offerte hanno validità per le domande di CIGO prodotte dopo il 3 maggio 2017, data di emanazione del messaggio che il presente contributo commenta. Resta tuttavia la possibilità di valutare, caso per caso, la richiesta di riesame delle pratiche già rigettate.
n.b. - Quanto è accaduto dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 148/2015 ha, invero, prodotto un divario da sanare. Tre sono i periodi con differenti modalità di esame delle domande individuati agli effetti di una disparità di trattamento: da settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 148/15) a maggio 2016, non vi é alcuna previsione sulla possibilità di integrare eventuali istanze risultanti errate; da giugno 2016 a maggio 2017, periodo durante il quale opera il DM 95442, il cui art. 11, c. 2 introduce la facoltà per l'Istituto di inviare il preavviso di regolarizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; infine, dal 3 maggio 2017 (data di entrata in vigore del messaggio 1856/2017), data da cui è possibile, per la sede, trasformare in obbligo la facoltà di inviare il preavviso di regolarizzazione prima di procedere all'eventuale rigetto delle domande. |
Integrato l’elenco degli eventi oggettivamente non evitabili
In conclusione, rammentiamo qui che con il messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016 l’INPS aveva pubblicato le causali CIGO relative ad eventi oggettivamente non evitabili per le quali si applica, per la presentazione dell'istanza, il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Ad integrazione della lista, con il messaggio n. 1954 dell’11 maggio 2017, l’Istituto ha fatto rientrare nel concetto di evento oggettivamente non evitabile anche:
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la mancanza di energia elettrica (dev'essere imprevista);
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il guasto ai macchinari (deve risultare dalla relazione tecnica allegata all’istanza la non imputabilità all’azienda e/o ai lavoratori e deve essere documentata la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente. In tali casi, inoltre, l’azienda dovrà produrre l’attestazione rilasciata dall'azienda che ha svolto l’intervento, specificando la tipologia di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto);
-
il sisma.
Quadro normativo |
Legge n. 183 del 12 novembre 2011 Legge delega n. 183 del 10 dicembre 2014 Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 INPS - Messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016 INPS - Messaggio n. 1856 del 3 maggio 2017 INPS - Messaggio n. 1954 dell’11 maggio 2017 |
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