CIG in deroga anche per le aziende plurilocalizzate
Pubblicato il 10 aprile 2020
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Operativa la CIG in deroga prevista dal D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”) anche per le aziende plurilocalizzate, ossia site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale. Le domande, in particolare, dovranno essere corredate:
- dall’accordo sindacale (sono esclusi dall’obbligo i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti);
- dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, ad es. full-time, part-time) con il relativo importo;
- dai dati relativi all’azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola INPS e dati anagrafici del rappresentante legale);
- dai dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento;
- dalla causale di intervento per l’accesso al trattamento;
- dal nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.
Con la circolare n. 8 dell’8 aprile 2020, il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, in special modo riguardo la sospensione dei trattamenti di CIGS in corso e l’accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese plurilocalizzate sul territorio nazionale.
CIG in deroga, modalità d’invio dell’istanza
L’istanza, unitamente alla summenzionata documentazione, deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma “CIGSonline” con la causale “COVID – 19 Deroga”. La modalità telematica prevede due tipi di invio:
- “invio cartaceo”;
- “invio digitale”.
Nel primo caso, deve essere allegata la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza contenente marca da bollo e firma autografa unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità.
CIG in deroga, modalità di pagamento
Il trattamento è concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'art. 44, co. 6-ter, del D.Lgs. n. 148/2015. Al tal fine, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- edotto.com – Edicola del 9 aprile 2020 - CIGD, via libera ai provvedimenti di concessione – Bonaddio
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