CIG emergenziale, domande differite fino a fine anno
Pubblicato il 22 dicembre 2021
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Differiti al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline. Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto - i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.
A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021.
CIG emergenziale, la nuova disciplina
In sede di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, la L. 17 dicembre 2021, n. 215 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione - ha introdotto, tra le altre, con l’art. 11- bis, delle nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale.
In particolare, con il menzionato articolo viene disposto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari. Più dettagliatamente, il citato comma 1 differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di:
- invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19;
- trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
Il medesimo comma prevede altresì che le disposizioni relative al differimento in oggetto si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
CIG emergenziale, domande oggetto del differimento
Rientrano nel differimento al 31 dicembre 2021 tutte le domande di:
- CIGO e CIGD;
- Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148, e del Fondo di integrazione salariale (FIS);
- Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), connessi all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
A tal fine, si ricorda che la disciplina emergenziale prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Ne deriva che possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da “dicembre 2020” fino ad “agosto 2021” compreso.
CIG emergenziale, flussi di pagamento
Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi al COVID–19 i cui termini di decadenza sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. In particolare, in relazione a quanto previsto dalla disciplina emergenziale , in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.
Tanto premesso, il differimento al 31 dicembre 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021.
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