Chiarimenti sui requisiti patrimoniali minimi per ETS

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Chiarimenti sui requisiti patrimoniali minimi per ETS

Con la nota n. 15849 del 19 novembre 2024, pubblicata nella sezione dedicata agli approfondimenti sul Codice del Terzo Settore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito importanti chiarimenti in risposta al quesito sollevato dalla Regione Campania (prot. PG/2024/0453397), riguardante i requisiti patrimoniali minimi richiesti agli Enti del Terzo Settore (ETS) per ottenere la personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts). Nello specifico, è stato richiesto un parere sull’idoneità di un patrimonio costituito prevalentemente da “intangible assets”, (come opere, progetti, corsi o percorsi formativi), ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Normativa sui requisiti patrimoniali

Il Ministero ha ribadito che, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore (CTS), il patrimonio minimo di un ETS può essere costituito da:

  • denaro, nella misura di almeno 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni;
  • beni diversi dal denaro, purché valutabili e idonei a garantire le finalità dell’ente.

Tuttavia, è stato chiarito che la normativa esclude la possibilità di dotare l’ente di un patrimonio costituito da prestazioni d’opera, servizi o crediti. Questi elementi, infatti, non sono considerati facilmente monetizzabili e non offrono le garanzie necessarie per la costituzione di un ETS con personalità giuridica.

L’interpretazione dell’articolo 22 del CTS si rifà alla definizione di beni contenuta nell’articolo 810 del Codice Civile, che include beni materiali e immateriali (come brevetti e marchi). Tuttavia, esclude i diritti soggettivi che implicano un comportamento personale o una prestazione d’opera.

Tali considerazioni appaiono condivisibili in considerazione delle caratteristiche degli ETS, i quali essendo privi di scopo di lucro e orientati al perseguimento del c.d. bene comune, necessitano di solide garanzie patrimoniali per preservare la loro stabilità e affidabilità della propria decisione.

Ruolo del notaio e dell’ente di controllo

Il Ministero sottolinea l’importanza del ruolo del notaio nella verifica preliminare del patrimonio dell’ente prima di procedere con la richiesta di iscrizione al Runts o di acquisizione della personalità giuridica di un ente già iscritto. Nel caso in cui il patrimonio risulti inadeguato, il notaio può decidere di non procedere al deposito dell’istanza, informando i committenti.

Gli uffici competenti, pur potendo segnalare eventuali irregolarità, rimettono al notaio la valutazione finale. In situazioni in cui il patrimonio scenda al di sotto della soglia di legge, gli uffici possono invitare l’ente a ricostituirlo attraverso incrementi in denaro o apporto di beni adeguatamente periziati, con esclusione espressa di ricorso opere o servizi.

 

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