Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime di detassazione del TFS

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Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime di detassazione del TFS

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 225 del 21 novembre 2024, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 riguardante l’applicazione del regime di parziale detassazione del trattamento di fine servizio (TFS).

Il quesito

L’Ente istante ha richiesto chiarimenti sul regime di parziale detassazione introdotto dall’articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4. In particolare, i dubbi  sollevati dall’Istante riguardano:

  • il limite dei 50.000 euro, se tale limite, previsto per beneficiare della detassazione, debba essere applicato alla somma complessiva del trattamento o a ogni rata singolarmente, nel caso di pagamento rateale;
  • i destinatari della detassazione, se il beneficio riguardi solo i dipendenti che maturano il diritto al trattamento di fine servizio (TFS) o anche coloro che maturano il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) alla cessazione del rapporto di lavoro.

Disposizioni normative

L’articolo 24 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 prevede che l’aliquota dell’ imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinata ai sensi dell’articolo 19 comma 2-bis del TUIR, sull’indennità di fine servizio, venga ridotta in misura crescente da 1,5 a 7,5 punti percentuali, in funzione  del tempo trascorso tra la cessazione dal servizio prestato e l’erogazione della prestazione (se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data). Tuttavia, il beneficio si applica esclusivamente all’imponibile dell’indennità di fine servizio fino a 50.000 euro. Oltre tale limite, si applica l’aliquota piena,  indipendentemente dall’importo complessivo del TFS erogato.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia ha confermato che:

  • il limite di 50.000 euro costituisce l’importo massimo sul quale applicare la riduzione dell’aliquota IRPEF, calcolata ai sensi dell’articolo 19, comma 2-bis del TUIR. Questo limite si riferisce all’imponibile fiscale complessivo, indipendentemente dall’importo totale del TFS erogato;
  • il limite dei 50.000 euro si applica anche in caso di pagamento rateale e riguarda l’imponibile complessivo, non ogni singola rata.

Con riferimento al secondo quesito invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la parziale detassazione si applica esclusivamente al trattamento di fine servizio (TFS) e non al trattamento di fine rapporto (TFR). La norma, infatti, è espressamente riferita al TFS, senza alcuna riferimento al TFR.

L’Agenzia ha inoltre sottolineato che le disposizioni agevolative di carattere fiscale devono essere interpretate in modo rigoroso e non consentono estensioni al di fuori dell’ambito previsto dalla norma.

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