Chiamata degli intermittenti. Istruzioni operative sui nuovi canali di comunicazione preventiva

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Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” n. 141, del 18 giugno 2013, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 marzo 2013, entra in vigore una nuova modalità di comunicazione preventiva in caso di contratti di lavoro intermittente.

Il provvedimento, efficace dal 3 luglio 2013, prevede che l'avvio di prestazioni intermittenti dovrà essere preceduto da una comunicazione in via telematica effettuabile online o tramite posta elettronica certificata e introduce il modello di comunicazione “UNI-Intermittente”, come strumento per l’adempimento della comunicazione.

Il modello è reso disponibile con decreto direttoriale del 25 giugno 2013 della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, che ha inoltre predisposto la casella PEC per effettuare l’invio della comunicazione della chiamata del lavoro intermittente: intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it.

EVOLUZIONE NORMATIVA DEL LAVORO INTERMITTENTE

Il lavoro a chiamata o intermittente è stato oggetto di riformulazione da parte della legge Fornero, che ha apportato alcune significative modificazioni al decreto  legislativo 10 settembre2003, n. 276, definendo così un nuovo assetto normativo per tale tipologia contrattuale.

A partire dalla data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, il lavoro intermittente è possibile nelle seguenti ipotesi:

1. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale oppure per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

2.  con soggetti di età anagrafica superiore a 55 anni o che  non abbiano compiuto i 24 anni di età, fermo restando, in tale ultimo caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;

3.  per l’impiego di lavoratori in una o più delle attività elencate alla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923. Si tratta di attività che sono connotate dal fatto di dover essere svolte in modo discontinuo; essendo, quindi, un'ipotesi "oggettiva" di ricorso al contratto intermittente, non viene richiesto alcun requisito anagrafico del lavoratore.

Inoltre, sono state abrogate le ipotesi che consentivano di far ricorso al lavoro a chiamata durante i weekend, le ferie estive, le vacanze natalizie e quelle pasquali, oltre che per altri periodi predeterminati fissati eventualmente dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale. Tuttavia, l'abrogazione normativa non preclude la possibilità alla contrattazione di procedere all'individuazione di periodi predeterminati (magari gli stessi weekend o ferie estive ecc.).

Il previsto periodo transitorio di un anno (deciso dalla Riforma Fornero), per favorire il passaggio dalla vecchia disciplina alla nuova, ha subito uno slittamento per opera del DL n. 76/2013. Pertanto i contratti di lavoro intermittenti già sottoscritti alla data del 18 luglio 2012 – anche se non compatibili con le novità introdotte - continuano a valere fino al 1° gennaio 2014 (e non più fino 18 luglio 2013); dopo di che cesseranno di produrre i loro effetti.


Dopo il 1° gennaio 2014, l'eventuale rapporto a chiamata non compatibile con i nuovi requisiti introdotti, sarà considerato al pari del lavoro "nero", secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro  con  circolare n. 18/2012.

ATTENZIONE!

Una ulteriore modifica alle disposizioni normative che regolano il contratto di lavoro intermittente è stata apportata dal nuovo Decreto Lavoro, il D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 150.

In particolare, le modifiche al Dlgs n. 276/2003, nella parte  in cui si occupa della  disciplina del lavoro intermittente, sono contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 7 del nuovo “Pacchetto lavoro”.

Una prima novità riguarda il concetto di intermittenza: il contratto intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi nell’arco di tre anni solari.

Introducendo un limite complessivo di giornate lavorate, il legislatore prevede, come conseguenza del superamento di questa  soglia, che il rapporto si trasformi in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. L’obiettivo è quello di evitare l’utilizzo stabile di un contratto che, per sua natura, dovrebbe servire a coprire solo fabbisogni episodici. Ai fini del computo delle giornate, il datore di lavoro dovrà tenere conto delle prestazioni di lavoro rese a partire dall’entrata in vigore del Decreto, e quindi a partire dal 28 giugno 2013.

Altra novità - come appunto detto sopra - riguarda la proroga dell’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dalla riforma Fornero per l’utilizzo del lavoro intermittente. Il Dl rinvia questo termine dal 18 luglio 2013 al 1° gennaio 2014.

Infine, il Dl n. 76 del 2013 interviene anche sulle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione introdotti dalla legge Fornero. La novità specifica al riguardo viene trattata nell’ultima parte di questo contributo, nel paragrafo appunto dedicato all’aspetto sanzionatorio.

LA NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Tra le altre novità previste dalla Legge n. 92/2012,  per i contratti di lavoro intermittente vi è l’obbligo di comunicazione preventiva della “chiamata”.

La Legge Fornero ha, infatti, introdotto il comma 3-bis all’articolo 35 del Dlgs n. 276/2003, che dispone che "prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente par territorio, mediante sms, fax o posta elettronica", rinviando ad un successivo decreto ministerile il compito di regolare le modalità operative di tale comunicazione.

Con successivi atti ministeriali - rispettivamente il decreto 27 marzo 2013 emanato di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione e la più recente circolare n. 27 del 27 giugno 2013 - il Ministero del Lavoro ha individuato gli elementi che la “comunicazione” deve avere e fissato le modalità operative di comunicazione per il lavoro intermittente.

Al riguardo viene precisato che:

- il nuovo obbligo non sostituisce la comunicazione preventiva di assunzione (Co), ma costituisce un nuovo adempimento;

- la comunicazione è dovuta anche in relazione ai contratti a chiamata instaurati prima del 18 luglio: dunque, il nuovo obbligo si applica anche ai contratti già in essere;

- è possibile effettuare la comunicazione anche nello stesso giorno della chiamata, purché prima dell'avvio al lavoro.

Relativamente alla persona tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva è previsto che tali comunicazioni possono essere effettuate sia dai datori di lavoro sia dai soggetti che, in virtù della normativa vigente, possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto: cosiddetti “soggetti abilitati, come i professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti ecc.).

LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

Il decreto interministeriale ha previsto nuove modalità di esecuzione attraverso cui è possibile assolvere alla comunicazione e un nuovo modello ad hoc, il modello Uni-Intermittente, da compilarsi esclusivamente tramite strumenti informatici.

Precisa, inoltre, che la trasmissione effettuata con modalità diverse da quelle previste dal provvedimento stesso non è valida ai fini dell'assolvimento del nuovo obbligo.

Dunque, dal 3 luglio 2013, le modalità per comunicare la chiamata di lavoro intermittente sono esclusivamente le seguenti:

1) l’inoltro via email all’indirizzo di posta elettronica certificata  intermittente@mailcert.lavoro.gov.it;

2)    l’invio tramite il servizio informatico messo a disposizione sul portale Cliclavoro;

A queste due modalità, considerate ordinarie e per le quali è previsto l’utilizzo del modello standard, se ne aggiungono altre due:

-  l’invio di un sms ad un numero appositamente adibito, che però viene riconosciuta come modalità “eccezionale”, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione;

-  l’invio del modello al numero di FAX della competente Direzione territoriale del lavoro: questa quarta modalità è prevista esclusivamente in caso di malfunzionamento del servizio informatico che consente la comunicazione via Pec (e-mail) e tramite il portale internet.

Istruzioni operative per l’utilizzo dei diversi canali e indirizzi utili:

 

CANALE

ISTRUZIONI

INDIRIZZI

CANALE PEC

Il datore di lavoro invia, in allegato alla mail, il modello Uni-Intermittente compilato in ogni sua parte.

Ogni singolo modello permette di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coinvolti, anche in periodi di chiamata al lavoro diversi.

Non sono previste mail di conferma di ricezione.

Come prova dell’avvenuto adempimento, il datore deve conservare copia del modello compilato e allegato all'e-mail inviata.

Per l’uso di questo canale non è necessario che il mittente (datore di lavoro o soggetto abilitato) abbia un indirizzo di posta elettronica certificata.






intermittente@mailcert.lavoro.gov.it

n.b. Tale casella è abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata.

CANALE INTERNET

L’azienda o il proprio consulente del lavoro possono effettuare la chiamata attraverso la compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro, nella propria area riservata.

Il servizio è accessibile previa registrazione al portale.

La comunicazione può riguardare anche più di un lavoratore e periodi diversi di prestazioni, ma riferiti alla stessa azienda.




www.cliclavoro.gov.it

CANALE SMS

Si tratta di una modalità semplificata: è possibile effettuare la comunicazione senza modello, inviando un semplice sms contenente almeno il codice fiscale del lavoratore.

E’ da utilizzare  esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione stessa. Cioè in caso di repentino avvio delle prestazioni lavorative.

Il datore di lavoro prima di inviare l’sms si deve registrare al portale Cliclavoro, indicando il numero di cellulare che intende utilizzare per l’invio delle comunicazioni.

Non sono tenuti in considerazione sms provenienti da numeri di cellulare non registrati e privi dei dati minimi identificativi del datore di lavoro.






N. di telefono cellulare: 339 -  9942256

CANALE FAX

È utilizzabile esclusivamente in caso di malfunzionamento del servizio informatico.

Il modello Uni-Intermittente va inviato al numero di fax della competente Dtl.

Il datore di lavoro deve conservare copia del fax insieme alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata dal servizio informatico.



Numero di fax della competente Direzione territoriale del lavoro.

MODELLO UNI-INTERMITTENTE

Il nuovo modello da utilizzare, l’UNI-Intermittente  - previsto dall’articolo 3 del decreto 27 marzo 2013 e adottato con decreto direttoriale del 25 giugno 2013 della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro – è disponibile all’interno del portale Cliclavoro.

Il modello, al fine di permettere di individuare con certezza le parti interessate al rapporto di lavoro intermittente per il quale si sta effettuando la comunicazione, deve contenere i dati identificativi del datore di lavoro e quelli del lavoratore utilizzato.

Nello specifico, dunque:

-     il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro;

-     il codice fiscale del lavoratore interessato;

-   il codice di comunicazione del modello UNILAV cui la chiamata si riferisce (campo non obbligatorio);

-   data inizio e data fine della prestazione per la quale si sta effettuando la comunicazione.

SANZIONI

Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale del 27 marzo 2013, nulla cambia circa il regime sanzionatorio. Per cui come disposto dal Dlgs n. 276/2003, in caso di violazione dei suddetti obblighi di comunicazione, la sanzione amministrativa da applicare può variare da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Con successiva lettera circolare del 22 aprile 2013, il ministero del Lavoro ha poi rilasciato indicazioni riguardo le modalità applicative della sanzione, chiarendo che essa “trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo comunicazionale. In sostanza, per ogni ciclo di 30 giornate che individuano la condotta del trasgressore, trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore.”

ATTENZIONE!

Alcune novità riguardanti l’applicazione della suddetta sanzione sono giunte – come già anticipato - con il DL n. 76 del 28 giugno 2013.

L’art. 7 comma 2 lettera c) del D.L. 76/2013, prevede che la sanzione, applicabile al datore di lavoro che non provveda a inoltrare la comunicazione di chiamata entro il termine previsto, non trova applicazione se il datore di lavoro risulta in regola con i versamenti contributivi.

In sostanza, si stabilisce che il datore di lavoro, avendo adempiuto gli obblighi contributivi, evidenzia la propria volontà di non volere occultare la prestazione di lavoro: essendo l’azienda in regola con i contributi, si presume che non abbia una finalità fraudolenta e, quindi, la sanzione non scatta.  



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