Cfp Sostegni bis a società fallite e in difficoltà, Chiarimenti Entrate
Pubblicato il 08 agosto 2022
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Con una serie di risposte ad interpello l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulla concessione degli aiuti Covid per le aziende che versano in condizioni di fallimento o di difficoltà oppure, in caso di cessione d’azienda, su come determinare l'ammontare del fatturato medio da porre a confronto per la verifica dei requisiti di accesso al “contributo Sostegni-bis”.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 5, del Dl n. 73/2021, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19, riconosce un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Cfp Sostegni bis a società fallita, si deve restituire l’indebito
Nella risposta ad interpello n. 414 del 5 agosto 2022, viene analizzato il caso di una società che ha ottenuto il contributo del DL Sostegni bis, ma è fallita prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.
L’Istante chiede chiarimenti all’Amministrazione finanziaria sulla fruizione del contributo a fondo perduto, previsto dal Dl n. 73/2021 che è stato erogato in automatico, in quanto la società era sana al momento della elargizione del primo contributo previsto dal Dl 41/21, e a quella data era anche in bonis. Secondo la società quindi ne aveva pieno diritto.
Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate, secondo la quale la società non ha diritto al suddetto contributo in quanto alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis risultava “oggetto di procedura concorsuale per insolvenza”.
Si ribadisce quanto sostenuto nella circolare n. 5/2021, che riprende la regolamentazione comunitaria in materia di "aiuti di Stato", confermando che presupposto per l'accesso ai contributi Covid sia che l'impresa richiedente non sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale.
Dato che la società è stata dichiarata fallita in data 24 maggio 2021, ossia in data antecedente rispetto all’entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021), questa non aveva diritto a percepire il contributo.
Il soggetto che ha ottenuto il beneficio non spettante può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso.
Concordato preventivo e contributo perequativo
Nella risposta ad interpello n. 415/2022 si analizza il caso di una società che ha presentato la domanda per richiedere il contributo a fondo perduto cd. perequativo, di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del Dl del 25 maggio 2021, n. 73 ritenendone sussistenti i presupposti.
Viene qui richiamato quanto sostenuto nella guida dell’Agenzia delle Entrate al contributo in oggetto, dove si specifica che hanno diritto al contributo perequativo:
- l’impresa che non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019,
- oppure l’impresa che è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza.
Relativamente alla società istante, l’Agenzia ravvisa che pur se inquadrabile come “piccola o media impresa” per le sue caratteristiche dimensionali, l'impresa istante sia riconducibile ai soggetti richiamati dalla lettera c) dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (imprese in difficoltà), in quanto lo stato della situazione economica al 31 dicembre 2019 soddisferebbe le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei confronti dell'interpellante di una procedura concorsuale per insolvenza, con la conseguente impossibilità di fruire del contributo a fondo perduto perequativo.
Cfp Sostegni bis e cessione d’azienda, confronto del fatturato medio
In caso di cessione d’azienda, nel determinare l'ammontare del fatturato medio da porre a confronto per la verifica dei requisiti di accesso al “contributo Sostegni-bis”, l'istante deve elidere le somme riferibili all'imprese ceduta.
La precisazione è stata resa dall’Amministrazione finanziaria con la risposta ad interpello n. 419 del 5 agosto 2022.
Come ricordato, il Cfp ex articolo 1, comma 5, del Dl 73/21 prevede il confronto di fatturato mensile medio fra i periodi 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e 1° aprile 2019-31 marzo 2020.
A tal punto viene richiamata la circolare n. 22/2020 che – seppure emanata in relazione al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Dl “Rilancio” - specifica che “resta fermo che i soggetti dante causa delle operazioni di riorganizzazione realizzate nel periodo sopra menzionato, qualora possiedano i requisiti per accedere al contributo qui in esame, devono tener conto degli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. In altri termini, non dovranno considerare ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 3 e 4 gli ammontari relativi all'azienda o al ramo d'azienda oggetto di trasferimento”.
Ne consegue che per determinare l'ammontare del fatturato medio da porre a confronto per la verifica dei requisiti di accesso al contributo, l'istante deve elidere le somme riferibili all'imprese ceduta.
Inoltre, tenendo conto della finalità del contributo in questione e considerando che tra i soggetti fruitori vi sono sia i soggetti che svolgono attività d'impresa sia i lavoratori autonomi, l’Agenzia ritiene che il passaggio dall'attività di impresa a quella professionale non determini alcun effetto sulle modalità di fruizione del contributo.
Ciò vuol dire che l'istante deve determinare la riduzione del fatturato rispetto ai dodici mesi precedenti, prescindendo dalla circostanza che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia riconducibile ad attività d'impresa ovvero ad attività di lavoro autonomo, senza tener conto di quanto realizzato dall'azienda oggetto di cessione nel periodo d'imposta 2020.
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