Cessioni a viaggiatori extra UE. I paletti per i rimborsi

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Cessioni a viaggiatori extra UE. I paletti per i rimborsi

In quali casi non è consentito ai consumatori extra UE che acquistano beni in Italia per un valore superiore 154,94 euro e che poi trasportano fuori dall’Europa richiedere il rimborso dell’IVA, ai sensi dell'art. 38-quater, comma 2, DPR n. 633/1972?

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 60 del 12 ottobre 2022, fornisce i necessari chiarimenti.

Beni ceduti a extra Ue: regole per il rimborso Iva

Nell’istanza inviata al Fisco italiano, una società inglese vorrebbe progettare una app per consentire ai consumatori finali non residenti nel territorio dell’Unione Europea di acquistare beni in Italia e ottenere il relativo rimborso.

Questo si effettuerebbe attraverso l’acquisto, da parte di viaggiatore non Ue, di beni in Italia in nome e per conto della società (identificata in Italia direttamente o mediante rappresentante fiscale), in veste di mandatario con rappresentanza, e subito dopo li acquisterebbe, stavolta a nome proprio, dalla società stessa al medesimo prezzo.

Poi la società fatturerebbe le cessioni ai viaggiatori (art. 38-quater del dpr 633/72), addebitando inizialmente l'imposta che andrebbe poi restituita ai consumatori successivamente all'uscita dei beni dall'Ue, al netto della propria commissione non soggetta ad Iva. Infine, la società recupererebbe poi l'imposta rimborsata ai viaggiatori, previa variazione in diminuzione, mediante scomputo dall'Iva a credito sugli acquisti.

In base alla normativa vigente, si ricorda che le cessioni di beni superiori a 154,94 euro, Iva inclusa, effettuate verso acquirenti extracomunitari da trasportare nei bagagli personali, possono essere effettuate senza il pagamento dell’Iva purchè:

  • sia emessa fattura;
  • i beni siano trasportati fuori dalla Ue entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
  • l’esemplare della fattura sia restituito al cedente, con l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente, con visto dell’ufficio doganale di uscita dalla Ue, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione.

Se tale ultima procedura non viene rispettata, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del termine.

In merito alle regole da rispettare per richiedere il rimborso dell’Iva, la risoluzione n. 60/E/2022 indica i principi che devono sussistere:

  • i cessionari devono essere residenti o domiciliati in Paesi extra Ue;
  • non ci sono limiti circa la qualificazione dei soggetti passivi cedenti, tuttavia devono essere figure distinte da quella dell'intermediario che può eseguire il rimborso al posto del cedente;
  • i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore, con esclusione delle prestazioni di servizi;
  • il valore di 154,94 euro non può riferirsi a più cessioni avvenute in momenti diversi anche se sono documentate con un'unica fattura;
  • la cessione dei beni ai viaggiatori extraUE deve essere documentata tramite il sistema Otello con emissione di una fattura in formato elettronico.

Inoltre, per il diritto comunitario, la detrazione dell'imposta è possibile in ragione di spese effettivamente sostenute che abbiano comportato la piena disponibilità materiale/giuridica dei beni. Ma ciò non avviene nel caso considerato, in cui la società non sceglie i beni che il mandatario acquista in suo nome e per conto, non ne entra mai neppure in possesso, né sostiene le spese per il loro acquisto.

Deve essere, quindi negato, a queste condizioni, il rimborso dell’imposta.

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