Cessione di beni extraUE, il punto sulla non imponibilità

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Cessione di beni extraUE, il punto sulla non imponibilità

Per le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, trova applicazione l'art. 38-quater del Dpr. n. 633/1972 (decreto IVA).

A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 8 del 16 luglio 2020, fornendo alcune precisazioni in merito alla disposizione che accorda la non applicazione dell’IVA o la possibilità del rimborso dell’imposta per le cessioni a favore di cittadini privati residenti al di fuori dell’UE. Il documento di prassi effettua anche il punto sulle regole che garantiscono la non imponibilità.

Cessione di beni extraUE destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore

I beni, come ormai è noto, devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e non al commercio. Principio, questo, tra l’altro chiarito anche con la circolare n. 145/1998. Su quest’ultimo punto, la risoluzione n. 126/1998 ha già specificato che chiaramente una quantità sproporzionata di beni non rende applicabile il beneficio fiscale, in quanto fa presupporre l’esistenza di un’attività commerciale.

Riguardo il valore della soglia, di importo superiore a 154,94 euro IVA inclusa, il principio di diritto interviene con un’ulteriore precisazione. Per determinare se la soglia di valore sia stata superata occorre basarsi sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se questi ultimi figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente.

In ogni caso, il predetto valore può includere molteplici beni compravenduti tra gli stessi soggetti ma non può riferirsi a più cessioni, come le compravendite avvenute in momenti diversi, anche se documentate con una sola fattura.

In sintesi, le compravendite che concorrono alla soglia non possono avvenire in momenti diversi, anche se sono indicate nella medesima fattura.

Cessione di beni extraUE documentati con il sistema “Otello”

Il principio di diritto in commento, infine, ricorda che la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema Otello (“Online tax refund at exit: light lane optimization”), nell'attuale versione 2.0, con fattura in formato elettronico:

  • senza pagamento dell’imposta, salvo successivo versamento della stessa, con regolarizzazione tramite variazione come indicato dall’art. 26, co. 1, del decreto Iva, se non è presentata la documentazione che provi l’uscita dei beni dall'UE;
  • con il pagamento dell’imposta, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera se è fornita la prova dell’uscita dei beni dal territorio UE nei termini indicati, previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti.
Allegati Anche in
  • Edotto.com - Edicola del 3 dicembre 2020 - Cessioni extra Ue, per il rimborso Iva i beni devono essere destinati ad uso personale - Moscioni

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