Cessione del quinto, nuova funzione per la chiusura anticipata

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Cessione del quinto, nuova funzione per la chiusura anticipata

Disponibile, sul sito dell’INPS, la nuova funzione che consente agli intermediari finanziari di poter richiedere la chiusura anticipata di un proprio piano di cessione del quinto della pensione. Il nuovo servizio, denominato “Domanda chiusura piano per estinzione anticipata”, fa venire meno la prassi fino ad oggi in uso, la quale prevedeva che la chiusura per “estinzione anticipata” venisse effettuata dagli operatori delle Strutture territoriali dell’INPS, dietro presentazione, tramite Pec, di una liberatoria da parte degli Istituti finanziari.

A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 470 del 7 febbraio 2020, specificando che in attesa dell’adeguamento dei sistemi informativi, saranno evase secondo la prassi finora utilizzata solo le richieste di chiusura piano che perverranno entro e non oltre il termine del 31 marzo 2020.

“Domanda chiusura piano per estinzione anticipata”, le funzioni

Con riferimento alla nuova funzione, si segnalano le seguenti caratteristiche:

  • è riservata agli intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione con l’INPS;
  • è fruibile sia tramite “Web Service” che “Web Application”;
  • deve essere utilizzata esclusivamente per la chiusura di piani di ammortamento presenti nella procedura “Cessione Quinto Pensione” anche se in fase di “accodamento”;
  • non può essere utilizzata per la chiusura di piani di cessione del quinto della pensione gestiti extra procedura;
  • non può essere utilizzata per la chiusura di piani di cessioni del quinto da stipendio;
  • non può essere utilizzata per la chiusura di piani di cessioni del quinto in corso di rinnovo (interno o esterno);
  • non deve essere utilizzata per chiudere piani di ammortamento trasferiti ad altro istituto finanziario, ma non ancora migrati nei sistemi dell’INPS a favore del nuovo beneficiario delle quote di cessione del quinto.

Adempimenti degli intermediari finanziari

La nuova procedura, inoltre, contempla l’inserimento di una domanda a cura degli intermediari finanziari con la valorizzazione della “data di estinzione”, la quale:

  • coincide con la data utilizzata ai fini del calcolo del residuo debito, cioè la data di chiusura del “conteggio estintivo";
  • può essere precedente, ma non successiva all’ultimo giorno del mese di inserimento della domanda di estinzione anticipata (ad esempio, per una domanda inserita il 4 marzo 2020 la “data di estinzione” non può essere successiva al 31 marzo 2020).

Una volta inserita la domanda, la procedura effettua in automatico la chiusura del piano e la successiva cessazione della trattenuta sulla pensione, per cui non è più richiesto alcun intervento da parte dell'operatore della Struttura territoriale.

Poiché la cessazione della trattenuta avviene secondo le tempistiche procedurali sottostanti il pagamento delle pensioni, l’intermediario finanziario sarà tenuto a rimborsare direttamente al pensionato le eventuali quote riscosse successivamente alla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Una volta inserita in procedura, la domanda non può essere ritirata dall’intermediario finanziario, il quale, in caso di errato inserimento, dovrà rivolgersi alla competente Struttura territoriale per l’eventuale ripristino del piano stesso.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 19 settembre 2019 – Cessione del quinto. Nuovo modello Inps per variare il conto corrente dei creditori – Bonaddio

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