Cessione del credito della società fallita: obblighi Iva

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Cessione del credito della società fallita: obblighi Iva

Con la risposta ad interpello n. 163 dell’8 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate analizza alcuni temi in materia di IVA: da quello più generale relativo all’esigibilità dell’Imposta in riferimento alle prestazioni di servizi, fino a quello più specifico della cessione del credito non fatturato vantato nei confronti del debitore fallito e dei conseguenti obblighi del curatore in caso di chiusura anticipata del fallimento della società cedente.

Cessione del credito non ancora fatturato, fallimento del creditore cedente

L’istanza è stata presentata dal curatore fallimentare della società Beta, ammessa al passivo fallimentare della società Gamma, che vuole cedere il credito vantato verso Gamma, sottoposta, a sua volta, a procedura di fallimento.

Il credito si riferisce ad una prestazione di servizi da fatturare in base agli stati di avanzamento lavori, non ancora fatturati, riferiti ad un contratto di appalto.

La cessione del credito sarà esente da IVA ai sensi dell'articolo 10, n. 1), del Dpr n. 633/1972 ("Decreto IVA").

Prospettandosi la chiusura della procedura concorsuale a proprio carico prima di quella a carico del debitore ceduto Gamma, l’istante chiede chiarimenti in merito al momento impositivo e al soggetto tenuto all'effettuazione dei relativi adempimenti.

Cessione del credito non ancora fatturato, obblighi Iva

L’Agenzia, nella risposta n. 163/2021, ricorda, in via preliminare, che il Decreto IVA stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo e che la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata.

La circostanza, inoltre, che il prestatore di servizi successivamente ceda il credito sorto a fronte dello svolgimento dei servizi stessi non muta il momento impositivo sopra descritto. La cessione del credito determina la successione del nuovo creditore rispetto al precedente titolare, che viene da questo sostituito, mentre l'obbligazione resta inalterata in tutti gli altri suoi elementi.

Già nella circolare n. 1/E/2013, però, l’Agenzia aveva precisato che la cessione del credito non realizza il presupposto per l'esigibilità dell'imposta. Di conseguenza, “l’incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito”.

Anche con riferimento al caso delle prestazioni di servizi, l’Agenzia conferma che la cessione del credito non realizza il pagamento del corrispettivo della prestazione di servizi.

Società in fallimento e pagamento del credito. Chiarimenti Entrate

Con riferimento al caso di specie, dato che la società ceduta è una società in fallimento, il pagamento del credito avverrà, nei confronti del cessionario dello stesso, al momento del riparto dell'attivo fallimentare della società debitrice ceduta.

Proprio in tale momento, quindi, sorgerà per la società cedente l'obbligo di emettere la fattura e di versare l’imposta.

Nel caso particolare in cui il fallimento della società cedente si estingue anticipatamente rispetto al riparto e alla chiusura del fallimento del debitore ceduto, ossia rispetto al momento impositivo della prestazione resa, l’Agenzia delle Entrate osserva che potrebbero aprirsi due diversi scenari, a seconda che la società cedente sarà cancellata o meno dal Registro delle imprese con conseguente chiusura della partita IVA.

Queste le due ipotesi:

  • se il tribunale decide, in via cautelativa, di non disporre la cancellazione della società dal Registro delle imprese, il curatore fallimentare della stessa avrà la possibilità di assolvere gli obblighi fiscali secondo le regole ordinarie;

  • se il tribunale dispone la cancellazione della società, a seguito del pagamento al cessionario delle somme dovute dal debitore ceduto, derivanti dal riparto fallimentare della stessa, il curatore dovrà procedere all’apertura di una nuova partita IVA per la cedente, per poter ottemperare a tutti gli obblighi di fatturazione e versamento.

In conclusione, quindi, l’Agenzia ritiene che il curatore mantiene l'obbligo di emettere la fattura per conto della società e di porre in essere i successivi adempimenti, mentre il debitore ceduto avrà l'onere di ricorrere alla procedura di autofattura, solo a fronte dell'omessa fatturazione da parte del curatore fallimentare della società prestatrice.

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