Cessione d’azienda e di credito fiscale

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Cessione d’azienda e di credito fiscale

E’ da escludere che il divieto al cessionario di un credito fiscale di effettuare una nuova cessione possa applicarsi al caso in cui il cessionario medesimo ceda l’azienda, e non già il credito, e con essa, per effetto proprio della cessione, venga trasferito anche il credito d'imposta.

L’articolo 43 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, infatti, vieta al cessionario una nuova cessione del credito ma non di compiere atti che hanno tra i loro effetti anche il trasferimento di uno o più crediti inerenti l’azienda ceduta.

Cessione del credito come atto e come effetto

La cessione del credito come atto è ben differente, ossia, dal trasferimento del credito come effetto e la disposizione citata si riferisce all’atto, poiché vieta al cessionario di cedere a sua volta il credito, ma non può impedire l’effetto di trasferimento del credito che sia connesso a scopi diversi dalla cessione.

Diversamente opinando, la norma dovrebbe comportare il divieto di ogni atto, pur non rivolto tipicamente a trasferire il credito, ma che abbia anche l’effetto di farlo. Tale esito, tuttavia, appare eccessivo, avuto riguardo al fatto che la norma contiene pur sempre una regola di eccezione al principio della libera cedibilità dei crediti, ed in quanto eccezione non può spingersi a vietare ogni atto, diverso dalla tipica cessione dei crediti, che realizzi comunque l’effetto della circolazione della situazione attiva.

Continuità fiscale in cessione d’azienda

Anche sotto il profilo fiscale, inoltre, è ben evidente la differenza tra le due ipotesi di trasferimento del credito come effetto tipico del negozio di cessione e di trasferimento del credito quale effetto ulteriore di atti aventi diversi scopi.

Ed infatti, nel caso di credito trasferito per via della cessione non vi è alcuna continuità fiscale tra cedente e cessionario, che rimangono due soggetti fiscalmente diversi, mentre nel caso di cessione di azienda è rinvenibile una continuità fiscale tra cedente e cessionario per effetto della contemporanea cessione dei crediti insieme all’azienda.

Divieto non vale in caso di trasferimento d’azienda

E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo di due sentenze, numeri 12552 e 12553, depositate entrambe il 17 giugno 2016.

Nelle due decisioni, è stata confermata la statuizione con cui i giudici di merito avevano accolto le doglianze avanzate da una società contribuente contro un provvedimento dell’Agenza delle entrate.

Attraverso quest’ultimo, l’Amministrazione finanziaria non aveva riconosciuto la cessione di un credito Irpeg - di cui la contribuente era stata precedentemente cessionaria - effettuata nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda ad altra società.

Secondo l’Agenzia, la seconda cessione era da ritenere contraria al disposto di cui all’articolo 43 bis sopra richiamato che vieta al cessionario di un credito d’imposta di effettuare una nuova cessione; per contro, a detta della contribuente - a cui ha dato ragione, in definitiva, la Suprema corte - la norma richiamata non poteva dirsi applicabile al caso in oggetto in quanto la medesima vicenda era da considerarsi non già una cessione del credito bensì di azienda che aveva comportato, quale effetto naturale, anche il trasferimento dei crediti.

 

 

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