Cessione credito tributario futuro valida solo con richiesta rimborso nella dichiarazione annuale
Pubblicato il 18 gennaio 2019
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E’ stata avanzata all’Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica avente ad oggetto la cessione di crediti d’imposta relativi a imprese assicurative in liquidazione coatta amministrativa.
La compagnia assicurativa istante ricorda che “le imprese assicurative, non più in grado di rispettare le condizioni di legge che ne consentono l’attività, sono sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa regolata dalle norme del nuovo Codice delle assicurazioni, che prevede l’affidamento della liquidazione ad un commissario nominato dalla compagnia e assoggettato alla vigilanza di quest’ultimo”.
Di solito dalla procedura di liquidazione residuano dei crediti fiscali (Ires ed Iva) il cui ricavato, una volta monetizzati, deve essere distribuito ai creditori.
L’istante chiede di conoscere il corretto iter procedurale per il buon esito della procedura di cessione dei crediti fiscali.
Cessione credito d’imposta futuro con condizioni
Dopo aver effettuato un excursus della disciplina normativa di riferimento e aver ricordato che in un precedente documento di prassi si è avuto modo di precisare che un “atto avente a oggetto la cessione di un credito tributario “futuro” può avere rilevanza puramente civilistica tra le parti, non producendo alcun effetto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria”, l’Agenzia - nella sua consulenza giuridica n. 1/2019 - fissa le condizioni da rispettare, affinché la procedura di cessione di crediti Ires e Iva risultanti dalla liquidazione coatta amministrativa nel caso prospettato dall’istante possa essere considerata legittima.
Al riguardo, quindi, si specifica che:
- la cessione preventiva del credito d’imposta, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, solo se il credito viene chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale;
- l’atto di cessione deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio e notificato al competente ufficio dell’Agenzia;
- l’atto di cessione deve contenere l’esatta individuazione dell’importo del credito ceduto, così, nel caso si riscontri una difformità tra l’importo del credito ceduto indicato nell’atto di cessione e l’importo successivamente richiesto a rimborso (e non sia possibile evincere da altri elementi dell’atto l’univoca intenzione di determinare in modo certo il credito ceduto) è necessaria un’integrazione dell’atto di cessione redatta nelle stesse forme dell’atto di cessione originario.
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