Cessione aree edificabili, la plusvalenza non prima del rogito

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17960 del 24 luglio 2013, interviene in tema di cessione di aree edificabili. Nello specifico, sull’individuazione del momento di imposizione delle plusvalenze ai fini Irpef.

La tassazione dei redditi diversi, scaturiti da cessioni immobiliari o da disinvestimenti di natura finanziaria, segue il principio di cassa (articoli 67 e 68 del Tuir), che prevede l’assoggettamento nel momento in cui è percepito. Tanto è vero che se l'incasso è frazionato, ossia è effettuato in diversi periodi d'imposta successivi al rogito, la plusvalenza andrà dichiarata nei diversi modelli Unico riferiti agli esercizi in cui è percepita la quota di corrispettivo incassata.

Nel caso in oggetto, la Corte si trova ad esaminare la situazione in cui il cedente incassa in anticipo rispetto alla stipula dell'atto, in uno o più periodi d'imposta precedenti e interamente o in parte, il corrispettivo.

Nella sentenza si spiega che la plusvalenza entra nell’imponibile Irpef quando è stipulato l'atto che determina il trasferimento del bene. Infatti, la plusvalenza si determina con l’effetto traslativo reale al momento del rogito, cioè quando è attuata la cessione che perfeziona il passaggio di proprietà.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore, 28 luglio 2013 - Norme e Tributi, p. 17 - Aree edificabili, prelievo al rogito - Gavelli

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