Cessazione del rapporto di lavoro. Per la comunicazione obbligatoria vale la data di risoluzione del rapporto
Pubblicato il 18 ottobre 2012
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L'opera di revisione delle norme relative al rapporto di lavoro, sfociata nella Legge 28 giugno 2012, n. 92, in vigore dal 18 luglio, ha comportato particolari modifiche alla parte dei licenziamenti e delle dimissioni del lavoratore dipendente. Nella fase applicativa delle norme, sono emersi dubbi in merito all'obbligo di comunicazione del termine del rapporto lavorativo da effettuare al Centro per l'impiego. Una nota del 12 ottobre 2012, di matrice ministeriale, formula una soluzione che specifica da quando sorge il suddetto obbligo.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ED ECONOMICO
Nell'ambito dei licenziamenti sono state numerose le novità introdotte dalla riforma Fornero – Legge n. 92/2012.
Soffermandosi sul licenziamento c.d. economico ossia per giustificato motivo oggettivo, è stata studiata una procedura apposita a cui il datore di lavoro si deve attenere. Molto sinteticamente, è divenuto obbligatorio, pena l’inefficacia del licenziamento, instaurare una fase conciliativa che si apre nel momento in cui il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, è tenuto ad inviare una comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro e, per conoscenza, al lavoratore, in cui precisa i motivi in base ai quali intende chiudere il rapporto di lavoro col dipendente (deve anche riportare l'eventuale presenza di misure di assistenza per la ricollocazione del lavoratore).
Da qui si innesca la convocazione degli interessati da parte della Dtl, nel termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione; in sede di incontro, vengono esaminate possibilità che non conducano al licenziamento, cercando valide alternative.
La pratica deve durare venti giorni; è ammessa una proroga se le parti, in accordo, convengono che vi sono gli estremi per continuare la discussione. Decorso anche tale periodo senza che sia stato trovato un accordo, può darsi luogo al licenziamento.
La legge afferma che sia nel caso appena esposto che nel caso di licenziamento conseguente a provvedimento disciplinare, il licenziamento “produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva”.
Tale asserzione va collegata con l'obbligo, che ricade sul datore di lavoro, di comunicare al Centro per l'impiego la cessazione del rapporto di lavoro entro i 5 giorni successivi. Si innesca, infatti, la necessità di individuare il momento (dies a quo) da cui decorrono i 5 giorni, per effettuare la comunicazione al Cpi: se dalla data in cui ha effetto il licenziamento oppure dalla data di risoluzione del rapporto.
LE ISTRUZIONI DEL MINISTERO
A tale interrogativo offre risposta la Direzione Generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro, con lettera circolare del 12 ottobre 2012, prot. 37, anche in relazione all'applicazione della sanzione, da 100 a 500 euro, prevista per l'omissione della comunicazione.
Per dare certezza alle procedure che attengono ai licenziamenti, la nota ministeriale enuncia che va data importanza, ai fini della comunicazione in parola, al momento della risoluzione del rapporto. Quindi, in tale situazione, non va considerato che, secondo le nuove norme sul licenziamento, questo ha effetto retroattivo ossia dal giorno della comunicazione con cui il procedimento riguardante la conciliazione è stato avviato.
Il termine relativo alla comunicazione della cessazione del rapporto lavorativo alla Cpi è, quindi, sganciato dagli effetti retroattivi del licenziamento.
La nota ministeriale specifica, però, che la data da apporre nel modulo (Unilav, Unisomm, ecc.) da inviare al Cpi è quella dalla quale si producono gli effetti del licenziamento.
DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE
Analoghe precisazioni trovano posto anche con riferimento alla procedura, instaurata anch'essa con la riforma Fornero, di convalida delle dimissioni (l'argomento è stato trattato nell'Approfondimento Lavoro del 27 settembre 2012). Secondo la novella legislativa, si rammenta, l'atto della convalida rappresenta una condizione indispensabile per l'efficacia della risoluzione del rapporto. Le dimissioni, finchè non interviene la convalida, devono intendersi sospese.
Anche in tale ambito, vige l'obbligo di comunicare la data di risoluzione del rapporto. Spiega la nota, che i 5 giorni vanno conteggiati dal momento in cui il lavoratore o le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione.
Esempio:
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Per quanto attiene alla procedura di convalida delle dimissioni, il ministero fa presente che il datore ha facoltà di procedere con la comunicazione anche prima che abbia effetto la risoluzione del rapporto di lavoro, ossia, sin dal momento in cui riceve notizia delle dimissioni, al fine di dare seguito alla procedura di convalida stessa da parte del lavoratore.
Ulteriore precisazione resa dalla lettera circolare n. 37, riguarda proprio il termine di 30 giorni previsto dalla legge n. 92/2012, entro cui il datore di lavoro deve trasmettere al lavoratore l'invito a convalidare le dimissioni o il recesso per mutuo consenso: detto termine decorre dalla cessazione giuridica del rapporto.
REVOCA DELLE DIMISSIONI
Dubbi sono stati dissipati anche con riferimento alle conseguenze dell'eventuale revoca delle dimissioni o del consenso alla risoluzione consensuale.
Qualora il datore di lavoro abbia già provveduto a trasmettere la comunicazione di cessazione, il ritiro delle dimissioni o del consenso comportano la necessità di una nuova comunicazione diretta ad annullare la precedente.
Circa le modalità con cui effettuare tale rettifica, si dovranno attendere le apposite istruzioni operative da parte della competente Direzione per le politiche dei servizi per il lavoro del ministero, la quale è chiamata a disporre le conseguenti modifiche al sistema di invio dei dati.
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