Certificato del casellario giudiziale per lavoro con minori e sanzioni
Pubblicato il 21 giugno 2021
In questo articolo:
- Lavoro a contatto con minori e certificato del casellario giudiziale
- Certificato del casellario giudiziale: chi lo deve richiedere
- Certificato del casellario giudiziale: per quali lavoratori va richiesto
- Certificato del casellario giudiziale: le condanne vietate
- Certificato del casellario giudiziale: sanzioni per chi non lo presenta
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Con la nota n. 967 del 17 giugno 2021 l'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo della sanzione applicabile al datore di lavoro che non ottempera all'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale preventivamente all’impiego di un lavoratore che dovrà svolgere attività a contatto diretto e regolare con minori, obbligo previsto dall’art. 25 bis, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, inserito dall’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014.
Lavoro a contatto con minori e certificato del casellario giudiziale
Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ha introdotto, a decorrere dal 6 aprile 2014, l'obbligo, per chi intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale al fine di:
- verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
- ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il Ministero della Giustizia (circolare del 3 aprile 2014) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare n. 9 dell'11 aprile 2014) hanno fornito chiarimenti in merito all'obbligo.
Certificato del casellario giudiziale: chi lo deve richiedere
L'ambito di applicazione dell'adempimento è molto ampio. L'obbligo infatti non è limitato alle sole tipologie di lavoro subordinato, ma ricomprende anche:
- tutte le forme di attività di natura autonoma che comportino un contatto diretto e continuativo con i minori, come ad esempio le collaborazioni e i casi di associazione in partecipazione;
- le agenzie di somministrazione.
L’obbligo non si applica invece ai rapporti di volontariato e di lavoro domestici (ad esempio baby sitter) anche qualora si tratti di attività che comportino un contatto diretto e continuativo con i minori.
Certificato del casellario giudiziale: per quali lavoratori va richiesto
Il personale per il quale scatta l'obbligo è solo quello che ha un contatto non mediato con il minore. Sono pertanto esclusi i dirigenti, i responsabili, preposti e tutte quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i minori.
Inoltre l'obbligo vale solo per le attività che implicano un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori, come ad esempio insegnanti, autisti di scuolabus, animatori turistici e istruttori sportivi per bambini e ragazzi o personale delle mense scolastiche.
Sono invece escluse le attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata.
Certificato del casellario giudiziale: le condanne vietate
La produzione del certificato penale del casellario giudiziale è atto a verificare l'eventuale esistenza di condanne, ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività a contatto con minori, per uno dei seguenti reati:
- prostituzione minorile;
- pornografia minorile;
- detenzione di materiale pornografico;
- viaggi e attività turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- adescamento di minori.
Certificato del casellario giudiziale: sanzioni per chi non lo presenta
Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000,00 euro a 15.000,00 euro.
A tal proposito l'Ispettorato del lavoro, con la nota n. 917 del 17 giugno 2021 e sulla base del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. 5310 del 16 giugno 2021, ha spiegato che:
- se il datore di lavoro assume “contestualmente” più lavoratori non ottemperando all'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, la sanzione deve essere irrogata una sola volta. In tal caso, spiega l'INL, il numero dei lavoratori coinvolti rileva unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione;
- qualora le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione va invece applicata in relazione a ciascun lavoratore.
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