Causali meno rigorose nel contratto di somministrazione di manodopera
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 12 aprile 2011
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Il contratto di somministrazione di manodopera – introdotto dalla riforma Biagi – prevede che l'impresa somministratrice metta a disposizione dell'impresa utilizzatrice uno o più lavoratori, a tempo determinato o indeterminato. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e specificare gli elementi previsti dall'articolo 21, comma 1, del DLgs 276/2003.
Nonostante l’obbligo di legge di mettere per iscritto la causale del contratto, non è altrettanto chiaro in che modo tale causale debba essere scritta e poi interpretata, con la conseguenza di un crescente contenzioso soprattutto nel Nord-Est d’Italia, dove tale tipologia contrattuale ha trovato maggiore applicazione.
A volte, proprio un’interpretazione troppo restrittiva delle causali ha fatto sì che aumentassero i problemi legati alla lettura delle causali medesime, tanto da giungere ad un’interpretazione divergente da quella della giurisprudenza generale, secondo cui le causali del contratto di somministrazione devono essere redatte secondo gli stessi canoni di quelle del contratto a termine.
Prima il Tribunale di Vicenza, poi quello di Bassano del Grappa sono intervenuti a modificare questo indirizzo prevalente della dottrina. Con la sentenza depositata in data 22 marzo 2001, il tribunale di Bassano del Grappa ha, infatti, ribadito come le causali alla base del contratto di somministrazione devono essere interpretate in modo differente da quelle che solitamente sottintendono il contratto a tempo determinato. Secondo i giudici, ciò discende proprio dalla diversa formulazione con cui la stessa legge indica le suddette causali. Per i contratti di lavoro a termine si dice che le causali devono essere “specificate” (Dlgs n. 368/2001), mentre per i contratti di somministrazione di manodopera ci si limita ad affermare che le causali devono essere “indicate” (Dlgs n. 276/2003).
La differenza lessicale non può essere sottovalutata e da ciò si arriva alla conclusione secondo cui la specificazione delle causali nella somministrazione è sicuramente meno rigorosa dell’indicazione delle stesse causali nel contratto a tempo determinato.
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