Catasto Chiarimenti consultazione banche dati
Pubblicato il 25 marzo 2017
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La consultazione delle banche dati catastali, dal mese di agosto 2016, è gratuita e garantita a tutti i contribuenti.
Ciò in virtù, dell'articolo 6, commi 5-quater e 5-quinquies, del Dl 16/2012, che stabilisce che le richieste di visure catastali o di ispezioni ipotecarie relative a beni immobili – online oppure in ufficio – avanzate dai titolari, anche solo di quote, di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento, sono gratuite ed esenti da tributi.
L'Agenzia delle Entrate, dopo aver assolto gli obblighi normativo-attuativi con il provvedimento del 2 agosto 2016, interviene ora con la circolare 3/E/2017 con la quale chiarisce gli aspetti applicativi e i casi specifici.
Ad integrazione, infatti, delle prime indicazioni fornite con la circolare n. 4/T del 28 settembre 2012, vengono rese alcune specificazioni sulle modalità di consultazione delle suddette banche dati, nonché alcune precisazioni sulle tipologie di documenti consultabili, anche al fine di fornire al cittadino informazioni utili sulla possibilità di accesso agli atti catastali e ai registri immobiliari tenuti dall'Agenzia.
Si ricorda, a tal fine, che le principali informazioni sono già disponibili sul sito ufficiale delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, alla voce: Consultazioni personali.
Chiarimenti
Specifica, tra le altre cose, la circolare n. 3/E del 2017 che:
- l'accesso telematico al servizio di consultazione "personale" è possibile sia per le persone fisiche che per quelle non fisiche (società, enti, ecc.), purché in possesso delle credenziali fiscali, che l'Agenzia rilascia gratuitamente a tutti i soggetti che si registrano ai servizi di Entratel/Fisconline;
- presso gli uffici, la richiesta di consultazioni personali dovrà essere corredata da un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire agli uffici le necessarie verifiche in ordine alla spettanza dell'esenzione;
- per quanto concerne i soggetti privi, in tutto o in parte, della capacità di agire (minori, interdetti, inabilitati), la richiesta può essere avanzata dal rappresentante legale (genitore, tutore, curatore, etc.);
- le consultazioni ipo-catastali sono gratis anche nei confronti dei sottoscrittori di un contratto di convivenza.
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