Cassazione: legittimo licenziare il dipendente violento con la moglie

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Cassazione: legittimo licenziare il dipendente violento con la moglie

La condotta illecita extralavorativa, se di particolare gravità, può avere rilievo disciplinare e giustificare il licenziamento.

Il lavoratore, infatti, ha l'obbligo accessorio di evitare comportamenti, anche fuori dal lavoro, che ledano gli interessi del datore di lavoro o compromettano il rapporto fiduciario.

La Cassazione sulla rilevanza disciplinare della condotta extralavorativa

Con la sentenza n. 31866 dell'11 dicembre 2024, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, si è pronunciata sul licenziamento per giusta causa di un dipendente di un'azienda di trasporti, a seguito di una condanna penale definitiva per gravi reati extralavorativi, tra i quali violenza sessuale, maltrattamenti familiari e lesioni personali nei confronti della moglie.

Il caso esaminato: dipendente condannato per violenza e maltrattamenti alla moglie

La Suprema Corte, in particolare, ha confermato la legittimità del provvedimento di destituzione del dipendente, rigettando il ricorso da questi presentato contro la decisione di appello.

La vicenda trae origine dalla decisione dell'azienda di procedere al licenziamento a seguito della condanna penale, che aveva inflitto al dipendente una pena di due anni e sei mesi di reclusione.

La Corte d'Appello, confermando quanto stabilito in primo grado, aveva ritenuto che la gravità e l'abitualità delle condotte contestate al lavoratore avessero irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario tra le parti.

La Corte territoriale, inoltre, aveva escluso che tali condotte potessero essere ricondotte a sanzioni meno severe, come la retrocessione, previste dal regolamento disciplinare dell'azienda.

Nel ricorso per Cassazione, il dipendente aveva sostenuto che la sua riabilitazione e la buona condotta successiva alla condanna avrebbero dovuto essere considerate nella valutazione della legittimità del licenziamento. Aveva inoltre denunciato una presunta violazione delle norme disciplinari e costituzionali, argomentando che l'azienda avrebbe potuto applicare una sanzione meno grave.

Licenziamento per giusta causa legittimo: la decisione della Cassazione

Gravità delle condotte e rilievo al ruolo del dipendente

La Corte di Cassazione ha respinto tali argomentazioni, ribadendo la centralità della gravità dei fatti nel determinare la legittimità del licenziamento.

I giudici di legittimità hanno sottolineato che, pur trattandosi di condotte extralavorative, la loro natura particolarmente grave e abituale aveva inciso direttamente sul rapporto di fiducia necessario per la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Nel caso specifico, peraltro, il ruolo del dipendente, che prevedeva la guida di autobus e il costante contatto con il pubblico, richiedeva autocontrollo e rispetto verso gli utenti, requisiti incompatibili con i comportamenti accertati.

Il percorso riabilitativo non elimina la gravità della condotta

La Corte ha inoltre chiarito che la valutazione della giusta causa di licenziamento deve avvenire sulla base dei fatti noti al momento della decisione aziendale, escludendo considerazioni relative alla condotta successiva del lavoratore.

Il percorso riabilitativo seguito dal ricorrente, in altri termini, non eliminava retroattivamente la gravità disciplinare delle sue condotte, caratterizzate da violenza abituale e rilevanti pericolosità, considerate incompatibili con il ruolo di conducente di autobus, che, come detto, richiede autocontrollo e rispetto verso il pubblico in un contesto lavorativo stressante.

Adeguatezza della sanzione

I giudici di Cassazione hanno legittimato la scelta aziendale di non adozione delle sanzioni meno gravi, in quanto i fatti contestati non rientravano tra quelli previsti per tali ipotesi dal regolamento disciplinare applicabile.

Nella specie, il datore di lavoro aveva pienamente assolto all'onere di dimostrare la giusta causa, tenendo conto sia della gravità delle condotte sia dei precedenti disciplinari del dipendente.

Le conclusioni della Cassazione

Nelle sue conclusioni, la Corte di Cassazione ha ricordato l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza secondo cui le condotte extralavorative giustificano il licenziamento per giusta causa quando, come in questo caso, sono caratterizzate da una gravità tale da minare irrimediabilmente la fiducia nel corretto adempimento delle mansioni lavorative.

Nel contesto specifico del trasporto pubblico, inoltre, è fondamentale che il lavoratore mantenga un comportamento impeccabile, considerata la costante interazione con gli utenti e la natura pubblica del servizio.

La Cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso del lavoratore, condannandolo alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento del doppio del contributo unificato.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Un dipendente di un’azienda di trasporti è stato licenziato per giusta causa a seguito di una condanna penale definitiva per gravi reati extralavorativi, tra cui violenza sessuale, maltrattamenti familiari e lesioni personali. La condotta del lavoratore è stata giudicata incompatibile con il ruolo di conducente di autobus, che richiede autocontrollo e rispetto verso il pubblico.
Questione dibattuta Il lavoratore contestava la legittimità del licenziamento, sostenendo che la sua riabilitazione successiva e la buona condotta avrebbero dovuto essere prese in considerazione. Inoltre, argomentava che l’azienda avrebbe potuto applicare sanzioni meno gravi.
Soluzione della Corte La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che la gravità e l’abitualità delle condotte extralavorative avessero compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario. Ha inoltre stabilito che la valutazione della legittimità del licenziamento deve basarsi sui fatti noti al momento della decisione aziendale, escludendo considerazioni successive, e che non vi era obbligo per l’azienda di adottare sanzioni meno severe.
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