Cassazione: la sospensione Covid proroga i termini di decadenza tributaria

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Cassazione: la sospensione Covid proroga i termini di decadenza tributaria

Pronuncia della Cassazione sull'interpretazione della sospensione dei termini di 85 giorni introdotta durante l'emergenza Covid-19 per gli accertamenti tributari: decorso dei termini di decadenza e prescrizione spostato in avanti per la stessa durata della sospensione. 

Sospensione Covid: la questione pregiudiziale rimessa alla Cassazione

La sospensione dei termini, prevista dall'art. 67 del Decreto Cura Italia per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, si applica solo agli accertamenti fiscali in scadenza entro il 31 dicembre 2020, oppure anche a quelli con scadenza negli anni successivi, in corso durante il periodo di sospensione?

E' la questione pregiudiziale che le Corti di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e di Lecce hanno rimesso alla Corte di cassazione, in merito all'applicabilità della sospensione dei termini di 85 giorni disposta con Decreto legge n. 18/2020 relativamente all'attività degli uffici degli enti impositori.

Il caso trae origine da alcuni contenziosi fiscali in cui si discuteva la validità di accertamenti e notifiche effettuate oltre i termini ordinari di decadenza, invocando la proroga di 85 giorni prevista dall'articolo 67 del decreto emergenziale Covid-19.

I giudici tributari di primo grado avevano sollevato il dubbio pregiudiziale, rimettendo la questione alla Suprema Corte per un'interpretazione definitiva, considerata la divergenza di orientamenti nella giurisprudenza di merito.

La soluzione della Suprema corte

Ebbene, con Decreto del 1630 del 23 gennaio 2025 della Prima Presidente, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale delle Corti di merito, precisando che la questione è già stata risolta con l’ordinanza di Cassazione n. 960 del 15 gennaio 2025, specificamente pronunciata rispetto ai termini prescrizionali.

Questione risolta con ordinanza n. 960/2025

In tale ordinanza, la Corte ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che:

"i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".

La sospensione dei termini, quindi, non si limita agli atti da compiersi entro il 31 dicembre 2020, ma si estende anche ai termini di prescrizione e decadenza in corso durante il periodo di sospensione, determinandone uno slittamento temporale corrispondente al periodo sospeso (85 giorni).

Questa interpretazione si basa sul dato letterale della norma e sul richiamo all'art. 12 del Decreto legislativo n. 159/2015, che estende la sospensione a prescrizioni e decadenze in contesti eccezionali, garantendo così coerenza con il sistema normativo emergenziale.

Effetti pratici sui procedimenti pendenti

La decisione del Primo Presidente della Corte di Cassazione è destinata ad incidere direttamente sui numerosi procedimenti pendenti in cui i contribuenti hanno sollevato eccezioni di decadenza: con l'avallo della Cassazione tali eccezioni, salvo casi già rigettati, sono destinate ad essere respinte.

La proroga, infatti, ha il principale effetto di estendere i termini ordinari di decadenza relativi a diversi periodi d'imposta.

Questi differimenti, pur riconosciuti anche da una direttiva dell'Agenzia delle Entrate, avevano portato quest'ultima a sollecitare, per motivi organizzativi, la conclusione delle rettifiche entro i termini ordinari. Tuttavia, l'attuale decisione della Cassazione potrebbe indurre gli uffici a rivalutare tale orientamento.

La proroga, in ogni caso, non è applicabile alle dichiarazioni presentate dopo il 31 maggio 2020, che è il termine finale del periodo di sospensione.

Pertanto, le attività accertative e di liquidazione interessate dalla proroga si limitano alle dichiarazioni già trasmesse entro quel periodo, come quelle relative all'IVA. Le dichiarazioni dei redditi, presentate in tempi successivi, non beneficiano di questa estensione, e i relativi termini di decadenza rimangono invariati.

Un ulteriore aspetto riguarda le normative che prevedono proroghe legate a specifiche procedure accertative, come il contraddittorio, l'invito all'adesione o le richieste di chiarimenti per operazioni elusive.

In queste situazioni, il calcolo delle proroghe deve ora essere aggiornato in base ai nuovi dati di decadenza risultanti dall'applicazione dei giorni aggiuntivi. Questo potrebbe comportare, in alcuni casi, l'impossibilità di attivare tali proroghe aggiuntive, poiché il nuovo termine di decadenza, posticipato al 25 marzo 2025, potrebbe lasciare un tempo insufficiente per il loro avvio.

La decisione della Cassazione, in definitiva, fornisce certezza sull'applicazione della proroga dei termini di decadenza legati al periodo Covid-19, ma introduce alcune complessità operative che richiedono un'attenta valutazione dei nuovi termini e dei relativi effetti sulle diverse attività di accertamento e di controllo.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso La sospensione dei termini introdotta dall’art. 67 del Decreto Cura Italia per il periodo 8 marzo - 31 maggio 2020 è stata oggetto di contenziosi fiscali. I contribuenti avevano eccepito l'intervenuta decadenza di alcuni atti impositivi, mentre l’amministrazione finanziaria invocava la proroga di 85 giorni per gli atti in scadenza e in corso durante il periodo di sospensione.
Questione dibattuta Se la sospensione dei termini si applichi esclusivamente agli accertamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020 oppure anche a quelli in corso durante il periodo di sospensione, con scadenza negli anni successivi.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte ha stabilito che la sospensione di 85 giorni non è limitata agli atti da compiersi entro il 31 dicembre 2020, ma si applica anche ai termini di prescrizione e decadenza in corso nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020. La proroga comporta uno slittamento temporale equivalente alla durata della sospensione.
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