La sospensione Covid sposta in avanti i termini prescrizionali
Pubblicato il 17 gennaio 2025
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Con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la Corte di Cassazione ha accolto un ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione contro una decisione del Tribunale di Roma, che aveva rigettato la sua istanza di ammissione al passivo nei confronti del fallimento di una società.
La Cassazione sulla prescrizione di crediti non erariali
La controversia riguardava la prescrizione di crediti non erariali, soggetti a un termine di cinque anni, e l'applicazione delle disposizioni normative introdotte durante l'emergenza COVID-19.
In particolare, si discuteva dell'art. 67 del Decreto legge n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), che prevedeva la sospensione dei termini di prescrizione.
L'interpretazione della Corte di Cassazione
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all’omessa applicazione delle disposizioni normative emanate durante la pandemia.
Secondo la Corte, la sospensione dei termini prescrizionali non si limita al periodo indicato dalla norma, ma comporta uno slittamento in avanti della durata corrispondente alla sospensione stessa.
Per la Cassazione, nel dettaglio, la normativa citata va interpretata "nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
In questo senso - hanno evidenziato gli Ermellini - depone il dato letterale della previsione di cui all'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015.
Articolo, quest'ultimo, ai sensi del quale "le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212".
Nella decisione, la Corte ha anche chiarito che una causa di sospensione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, purché basata su elementi già acquisiti negli atti processuali.
Conclusioni e rinvio al Tribunale di Roma
In conclusione, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, che dovrà riesaminare il caso in una diversa composizione, applicando correttamente le disposizioni normative emergenziali.
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