Cassazione: indennità di mensa esclusa dal calcolo del TFR
Pubblicato il 16 dicembre 2024
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L'indennità di mensa non deve essere inclusa nella base di calcolo del TFR, salvo una specifica previsione contrattuale che ne riconosca la natura retributiva.
Indennità di mensa non inclusa nel TFR, salvo specifica previsione CCNL
Con ordinanza n. 31719 del 10 dicembre 2024, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, si è occupata di una controversia tra un ospedale e un suo ex dipendente, un infermiere professionale in servizio dal 1973 al 2014, in merito al calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
Il caso esaminato
In origine, il Tribunale aveva riconosciuto al lavoratore una somma per differenze retributive, successivamente ridotta dalla Corte d’Appello attraverso un nuovo calcolo tecnico-contabile.
La questione principale verteva sull'inclusione o esclusione di alcune componenti retributive nel calcolo del TFR.
In particolare, la Corte d’Appello aveva stabilito che determinati emolumenti, come l'indennità di mensa e incentivi, fossero computabili fino a una certa data, escludendoli però per il periodo successivo all’entrata in vigore di specifici contratti collettivi di lavoro. Secondo questi contratti, entrati in vigore a partire dal 2002, alcune voci, come l'indennità di mensa, non rientravano più tra le retribuzioni utili ai fini del calcolo del TFR.
L'ospedale aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando, tra i motivi, un presunto errore della Corte d’Appello nell’includere l’indennità di mensa nel calcolo del TFR per il periodo precedente al 2002.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, limitatamente alla questione relativa all’indennità di mensa. Ha ritenuto che tale indennità non dovesse essere inclusa nel TFR, salvo una specifica previsione contrattuale che ne riconosca la natura retributiva.
La decisione della Corte d’Appello su questo punto è stata considerata in contrasto con l’interpretazione consolidata della giurisprudenza secondo cui il valore del servizio mensa e dell'indennità sostitutiva non rientrano nella retribuzione ai fini degli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, che possono considerarli come retribuzione in natura.
Le Sezioni Unite, del resto, con la sentenza n. 3888/1993, hanno stabilito che il servizio mensa e la relativa indennità sostitutiva non hanno natura intrinsecamente retributiva, lasciando alla legge o ai contratti collettivi la decisione sulle voci da includere nella retribuzione base per il calcolo di istituti retributivi indiretti o differiti.
In conclusione, la Cassazione ha cassato parzialmente la sentenza d’appello, rinviando la causa a una nuova composizione della Corte d’Appello per un riesame della questione relativa all’indennità di mensa. La decisione sulle spese processuali sarà presa nella nuova fase del giudizio.
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