Cassazione: estinzione del giudizio con la prima rata della rottamazione-quater
Pubblicato il 11 novembre 2025
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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29574 del 10 novembre 2025, segna un importante passo interpretativo in materia di definizione agevolata dei carichi fiscali. Per la Suprema Corte, ai fini dell’estinzione del giudizio, è sufficiente che il contribuente - aderendo alla cosiddetta rottamazione-quater - manifesti la volontà di abbandonare la causa e provveda al pagamento della prima rata del piano di rateazione.
È l’applicazione dell’articolo 12-bis del decreto-legge n. 84/2025, norma di natura interpretativa che chiarisce come la chiusura del processo possa avvenire già con il perfezionamento della procedura agevolata, senza attendere l’integrale versamento del debito.
La decisione consolida un orientamento favorevole ai contribuenti e definisce con precisione i presupposti documentali necessari perché il giudice possa dichiarare l’estinzione del giudizio d’ufficio.
Vediamo come si è svolta la causa fiscale.
Accertamento per scostamento dei ricavi
La vicenda trae origine da un accertamento fiscale eseguito dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente per l’anno d’imposta 2004, relativo a imposte dirette e IVA.
Dall’attività di controllo risultava che il contribuente aveva dichiarato ricavi inferiori rispetto a quelli stimati sulla base degli studi di settore, con uno scostamento del 32,5%.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, ma la CTP respingeva il ricorso, ritenendo che l’amministrazione avesse applicato correttamente gli studi di settore e che il contribuente non avesse fornito elementi idonei a dimostrare l’inattendibilità dei risultati ottenuti.
Il contribuente proponeva appello sostenendo che la sentenza fosse viziata per omessa pronuncia su questioni decisive e per carenza di motivazione.
La CTR della Calabria, con sentenza n. 1510/2017 del 6 giugno 2017, confermava integralmente la decisione di primo grado.
Nel motivare la decisione, la CTR osservava che:
- l’onere di dimostrare l’inapplicabilità degli standard di settore grava sul contribuente;
- in sede di contraddittorio, il contribuente non aveva fornito prove concrete né elementi che potessero giustificare gli scostamenti dai parametri ministeriali;
- la semplice contestazione dell’indice di redditività utilizzato (passato da 1,16 a 1,34 a seguito di revisione del modello di studio) non era sufficiente a confutare l’accertamento;
- non erano emerse discordanze o errori nei dati contabili o extracontabili utilizzati dall’Ufficio, né irregolarità nella compilazione delle dichiarazioni fiscali.
La Commissione ribadiva quindi l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 26638/2009), secondo cui, in materia di accertamento basato sugli studi di settore, spetta al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando specifiche condizioni che rendano non applicabili gli standard o che caratterizzino diversamente la propria attività economica.
Conseguentemente, non avendo il contribuente assolto tale onere probatorio, la CTR confermava la legittimità dell’accertamento e rigettava l’appello.
Contro la sentenza della CTR, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi di impugnazione, sostenendo:
- vizi di motivazione della sentenza di secondo grado;
- violazione dei principi sull’onere della prova;
- errata applicazione della normativa in materia di studi di settore.
L’Agenzia delle Entrate resisteva al ricorso depositando controricorso.
Rinuncia al giudizio per adesione alla rottamazione
Dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, il contribuente - con atto del 22 aprile 2025 - ha dichiarato di rinunciare al giudizio di legittimità.
La rinuncia è stata motivata dal fatto che egli aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’articolo 1, commi 231–252, della legge n. 197 del 2022 (la cosiddetta Rottamazione-quater). Tale adesione mirava a estinguere il debito fiscale residuo derivante dall’avviso di accertamento oggetto del processo.
In seguito alla domanda presentata, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato, in data 22 giugno 2023, l’accoglimento dell’istanza di definizione agevolata, indicando l’importo complessivo dovuto e autorizzando il pagamento in 18 rate.
Il contribuente ha poi dimostrato di aver regolarmente versato tutte le rate previste dal piano, effettuando i pagamenti dal 31 ottobre 2023 fino al 28 febbraio 2025.
La dichiarazione di rinuncia è stata ritualmente notificata sia all’Amministrazione finanziaria controricorrente sia alla Procura Generale presso la Suprema Corte.
Effetti del Dl 84/2025
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 29574 del 10 novembre 2025, rileva che la fattispecie rientra nella disciplina dettata dall’articolo 12-bis del decreto-legge n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dalla legge n. 108 del 2025.
Questa disposizione ha carattere interpretativo e chiarisce che, ai soli fini dell’estinzione del processo, la definizione agevolata si considera perfezionata con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.
Di conseguenza:
- non è necessario attendere il pagamento integrale dell’importo rateizzato;
- il giudice può dichiarare l’estinzione d’ufficio, purché siano depositati i documenti che attestano:
- la presentazione della domanda di adesione;
- la comunicazione di accoglimento dell’Agenzia delle Entrate o dell’agente della riscossione;
- la prova dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata.
La Corte sottolinea che tale interpretazione è conforme al più recente orientamento della Cassazione (sentenza n. 24428 dell’11 settembre 2024), secondo cui l’estinzione del processo consegue:
- “alla sola realizzazione della procedura amministrativa di rottamazione, ossia alla manifestazione di volontà del contribuente di avvalersene e alla ricezione, da parte dell’Agenzia, della comunicazione di adesione e del piano di pagamento.”
Pertanto, il pagamento integrale delle somme non è presupposto della chiusura del giudizio, essendo sufficiente la documentazione attestante il perfezionamento della procedura.
Dunque, la Corte di Cassazione:
- dichiara estinto il giudizio di legittimità, riconoscendo la piena efficacia dell’adesione alla rottamazione-quater quale causa di cessazione della materia del contendere.
Sulle spese
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, essendo il giudizio concluso per cause non imputabili a una delle due. La Corte precisa inoltre che la dichiarazione di estinzione esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto tale disposizione opera solo nei casi di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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