Cassa integrazione e nuovi esoneri contributivi dal decreto Asset
Pubblicato il 12 ottobre 2023
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È in vigore dal 10 ottobre 2023 la legge di conversione del cd. decreto Asset, vale a dire il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
La legge 9 ottobre 2023, n. 136, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, n. 236, oltre alle importanti novità in materia fiscale e alle misure di contrasto alla delocalizzazione delle imprese, apporta alcune novelle degne di nota per la gestione del rapporto di lavoro, in particolare, per la Cassa integrazione straordinaria e in materia di agevolazioni contributive.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Cassa integrazione straordinaria per le imprese strategiche
L’articolo 12-quater del decreto Asset, inserito in fase di conversione, reca norme transitorie di deroga alla disciplina ordinaria dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico.
La disciplina di favore si applica in caso di attuazione di processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti ad una ZES (Zona economica speciale) se realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese (industriali strategiche) in esito alla partecipazione ad una procedura di avviso pubblico
In tali casi, dispone il decreto Asset, per i trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 si esclude l’applicazione:
1) del requisito di un'anzianità di effettivo lavoro, presso l'unità produttiva interessata dal trattamento, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione da parte del datore di lavoro (articolo 1, comma 2, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148);
2) del limite massimo di sospensione di ore lavorabili nell'unità produttiva, pari all'80% nell'arco di tempo oggetto del programma sottostante al trattamento, per la causale di riorganizzazione aziendale o per la causale di crisi aziendale (articolo 22, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
Le deroghe alla disciplina ordinaria in materia di CIGS sono ammesse nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,7 milioni per l'anno 2024 e a 1,4 milioni per l'anno 2025.
Esonero contributivo per chi assume lavoratori di Alitalia/Alitalia Cityliner
L’articolo 12 del decreto Asset contiene misure finalizzate di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa.
Oltre alla prosecuzione, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale, non ulteriormente prorogabile e riconosciuta, per l'anno 2024, nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro e in aggiunta alle disposizioni derogatorie introdotte alla disciplina del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, la citata disposizione introduce una interessante agevolazione contributiva per i datori di lavoro che reimpiegano i lavoratori di Alitalia/Alitalia Cityliner.
Alla luce delle novità apportate dalla legge di conversione, ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1º gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tali lavoratori è riconosciuto, per ciascun lavoratore e per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
L’esonero contributivo è concesso nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, ((di 3,1 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le agevolazioni sono aiuti di Stato e sono pertanto in ossequio al regime degli aiuti «de minimis».
Misure nel settore della pesca
Infine, l’articolo 10 del decreto Asset dispone, nell’ambito delle misure tese ad arginare la diffusione del granchio blu (Callinectes sapidus), l’istituzione di un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023.
Il Fondo finanzia l’esonero parziale, nel limite del 50%, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti da consorzi e imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio, anche per i loro dipendenti.
Sarà un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a stabilire criteri e le modalità di erogazione delle somme, nel rispetto del limite di spesa di 500.000 euro.
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