Case popolari a stranieri. Incostituzionale la norma della Regione Liguria sui requisiti
Pubblicato il 25 maggio 2018
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma regionale della Liguria che aveva prescritto, ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a cittadini di paesi extracomunitari, il requisito della regolare residenza da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale.
Nel dettaglio, la declaratoria di illegittimità costituzionale ha investito l’articolo 4, comma 1, della Legge della Regione Liguria n. 13/2017 che aveva sostituito il precedente requisito della titolarità di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale abbinato ad esercizio di attività lavorativa.
Il quesito di legittimità costituzionale era stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per asserita violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, recepita con Decreto legislativo n. 3/2007.
Vulnus a direttiva Ue, decreto d recepimento e Costituzione
La Consulta, con la sentenza n. 106 del 24 maggio 2018, ha ritenuto la questione fondata alla luce della richiamata direttiva che riconosce lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da almeno cinque anni, prevedendo, altresì, che i soggiornanti di lungo periodo siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l’altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali (tra i quali rientra l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica).
Direttiva, questa, che i giudici costituzionali ricordano recepita con il D. Lgs. n. 3/2007, modificativo dell’articolo 9 del D. Lgs. n. 286/1998, in senso conforme a quello indicato dalla direttiva.
Per l’effetto – ha sottolineato la Corte costituzionale - anche nell’ordinamento italiano, il cittadino di paese terzo, che sulla base di un permesso di soggiorno in corso di validità risieda nello Stato per almeno cinque anni, può acquistare, nel concorso degli altri requisiti di legge, lo status di soggiornante di lungo periodo, ottenendo, così, anche il diritto all’assegnazione degli alloggi di ERP in condizioni di parità con i cittadini.
Da qui il manifesto contrasto della disposizione della Regione Liguria con le richiamate disposizioni della direttiva 2003/109/CE, come recepita e, per relationem, con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione.
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