Case fantasma. Maxi sanzioni dal 1° maggio 2011
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 30 aprile 2011
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Con la circolare n. 4/T (prot. 26755) del 29 aprile 2011, l’Agenzia del Territorio ha fissato le nuove sanzioni da applicare ai proprietari di immobili fantasma: cioè a coloro che non hanno adempiuto agli obblighi di dichiarazione degli immobili e non hanno comunicato le variazioni di consistenza o di destinazione dei stessi, se la variazione è commessa dal 1° maggio 2011.
Proprio da tale data, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della Legge 23/2011, sono quadruplicati gli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative previste in caso di inadempimento degli obblighi dichiarativi, dei fabbricati non censiti in Catasto o che hanno perduto determinati requisiti, come quelli rurali, di cui all'articolo 9, del Decreto legge n. 557/1993. Gli importi delle sanzioni sono aumentati, passando rispettivamente da € 258,00 a € 1.032,00 e da € 2.066,00 a € 8.264,00.
Secondo quanto sancito dall’agenzia del Territorio, i nuovi importi scatteranno solo se le violazioni sono state commesse dopo l’entrata in vigore della norma: cioè dal 1° maggio 2011. Dunque, le maggiori imposte dovranno essere pagate da chi non effettua la dichiarazione dei nuovi immobili entro 30 giorni “dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso”. Se la violazione relativa agli obblighi dichiarativi è stata commessa anteriormente al 1° maggio, si applicheranno gli importi delle sanzioni vigenti fino alla data del 30 aprile 2011, indipendentemente dalla data di accertamento della violazione. Inoltre, sarà possibile sfruttare il ravvedimento operoso, con abbassamento delle sanzioni ad un ottavo dell'importo.
Al fine di meglio individuare la categoria di proprietari di immobili tenuti alla sanatoria, l'Agenzia ha espressamente richiamato il concetto di casa “abitabile o servibile” per definire il momento da cui vanno conteggiati i 30 giorni entro i quali si deve procedere a denunciare in Catasto le nuove costruzioni. Il momento da cui decorre il termine per la regolarizzazione delle case fantasma è quello in cui viene rilasciato il certificato di agibilità da parte del Comune (in precedenza si rilasciava il certificato di abilità per le sole abitazioni).
L’agenzia del Territorio ha fondato la propria scelta sul principio del “favor rei” (Dlgs 472/97) a cui si lega anche quello dell'irretroattività della norma sanzionatoria: pertanto, i nuovi importi delle sanzioni devono ritenersi applicabili alle violazioni commesse alla data del 1° maggio 2011, dato che nessuno può essere assoggettato ad una sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Di qui, la conclusione della circolare del Territorio secondo cui “deve ritenersi esclusa la retroattività non soltanto della norma che introduce nuove fattispecie sanzionatorie, ma anche delle disposizioni che rendono più onerosa l’entità di una sanzione già esistente”.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 – Case fantasma, sanzioni “miti” - Fossati
- ItaliaOggi, p. 29 – Case fantasma con maxi sanzioni – Poggiani
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 33 – Sulla cedolare il vincolo di raccomandata
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