Case di cura non convenzionate: regime Iva delle prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero

Pubblicato il



Con risoluzione n. 87 del 20 agosto 2010 l’agenzia delle Entrate interviene nell’ambito delle fatturazioni delle prestazioni sanitarie effettuate in strutture private non convenzionate. Nella risoluzione, dunque, viene specificato il trattamento fiscale, ai fini Iva, delle prestazioni di diagnosi e cura in regime ambulatoriale e di ricovero rese dalle case di cura come detto non convenzionate.

Secondo la normativa di riferimento - nn. 18 e 19 dell’articolo 10, primo comma, del DPR 633/1972 - sono esenti dall’imposta “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze” e “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”.

Pertanto, restano imponibili le prestazioni di ricovero e cura rese dalla società interpellante che non è convenzionata.

Tuttavia, viene precisato che:

- il regime di esenzione è applicabile alle prestazioni di natura sanitaria, sia dirette all’accertamento diagnostico che alla cura, rese al paziente non ricoverato dai medici e dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria delle professioni indicate all’articolo 99 del regio decreto n. 1265/1934;

- analoghe prestazioni rese a soggetti ricoverati, in quanto ricomprese nella prestazione tipica di ricovero e cura (c.d. ospedalizzazione), scontano lo stesso trattamento tributario applicabile a quest’ultima (quindi, di esenzione se rese da strutture convenzionate, di imponibilità se rese da strutture non convenzionate).

Così, si ritiene che la società istante debba emettere fattura:

- in esenzione, nei confronti del paziente, per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese ambulatorialmente, per conto della struttura sanitaria, dai medici e paramedici che operano all’interno della casa di cura stessa;

- assoggettandole ad imposta per le prestazioni della casa di cura non convenzionata rese nei confronti dei soggetti ricoverati, sia per la componente relativa all’alloggio e all’assistenza, sia per la parte più propriamente attinente alla diagnosi e alla cura.

È chiarito che il professionista che eroga prestazioni con rapporto diretto con il paziente è tenuto a fatturare egli stesso la prestazione anche se il compenso confluisce alla clinica.

Infine, si spiega che non è lecito separare ai fini del pro-rata le attività consistenti nel rendere prestazioni di ricovero e cura dalle attività aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie rese ambulatorialmente, poiché si tratta di attività “identiche” e non scindibili: anche se scontano un diverso regime Iva sono riconducibili al medesimo codice della classificazione Ateco.
Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito