Cartella Opposizione entro 30 giorni
Pubblicato il 17 giugno 2016
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In materia di violazione del codice della strada, l’opposizione - proposta dopo il 6 ottobre 2011, ovvero, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del primo settembre 2011 – con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di 30 giorni stabilito dall'art. 7 del suddetto Decreto legislativo.
Verbale non notificato Cartella “recuperatoria”
E ciò in quanto, anche qualora sia mancata la contestazione della violazione, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
Oltre 30 giorni Accertamento definitivo
Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l’accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 12412 depositata 16 giugno 2016
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