Caro energia, nuove causali CIGO
Pubblicato il 28 aprile 2022
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Introdotte nuove causali CIGO in conseguenza della contingenza economica esistente a livello mondiale. Infatti, grazie al Decreto Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022, che interviene nell’ambito del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016, n. 95442, la crisi di mercato e la carenza di materie prime divengono così causali temporanee utili al ricorso alla CIG ordinaria.
Causali CIGO, ridefinito l’ambito di applicazione
Con il Decreto Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ridefinito i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. L’esame delle domande e la disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO, con particolare riferimento ai casi di:
- “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”;
- “mancanza di materie prime o componenti”.
Infatti, tenuto conto dei recenti interventi di riordino della materia degli ammortizzatori sociali e in ragione della situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina sono emersi nuovi scenari critici con dirette ricadute sui mercati.
CIGO, le nuove causali temporanee
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2016, n. 95442, avente per oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”, è stato integrato mediante le seguenti previsioni:
- per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (art. 3, comma 3 bis);
- il caso di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (art. 5, commi 1 bis e 2).
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