Cantiere dissequestrato, i lavori vanno ripresi
Pubblicato il 29 settembre 2017
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L’ipotesi di sequestro penale del cantiere integra un’automatica sospensione del termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del permesso a costruire. Ne deriva che se l’iniziativa amministrativa o giudiziaria si riveli infondata – e di conseguenza il cantiere viene dissequestrato – la proroga del suddetto termine è automatica ed i lavori devono essere ripresi.
A chiarirlo, il Tar per la Sardegna, seconda sezione, accogliendo il ricorso di una s.r.l. che aveva realizzato delle unità abitative in una determinata area in forza di permessi a costruire rilasciati dal Comune. Senonché il relativo cantiere era stato sottoposto a sequestro, in quanto le costruzioni, secondo la Procura, sarebbero state abusive. Ma il legale rappresentante era stato poi prosciolto per prescrizione del reato ed il cantiere dissequestrato; per cui quest’ultimo chiedeva di poter riprendere i lavori, ma il Comune, con nota del Responsabile tecnico, negava la sua autorizzazione. Avverso detto provvedimento, la società edile proponeva impugnazione, onde ottenerne l’annullamento.
Domanda accolta dal Tar Sardegna - con sentenza n. 569 del 30 agosto 2017 – secondo cui la comunicazione impugnata, di non poter riprendere i lavori per completare gli interventi autorizzati, non si basa in realtà sull’intervenuta scadenza del termine di efficacia della concessione edilizia a suo tempo rilasciata, ma esclusivamente su considerazioni attinente la validità del piano di lottizzazione e della concessione edilizia medesima. Motivazione sicuramente illegittima, considerato che gli atti amministrativi in questione non erano mai stati annullati, né l’amministrazione comunale ha provveduto ad avviare il necessario procedimento d’annullamento d’ufficio. Si tratta pertanto di atti ancora efficaci.
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