Cannabis light illegale: depositata la sentenza delle Sezioni Unite
Pubblicato il 12 luglio 2019
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Le Sezioni Unite penali della Cassazione hanno depositato, il 10 luglio, la sentenza con cui hanno dichiarato l’illegalità della commercializzazione della varietà di cannabis “sativa”, o “cannabis light” e dei relativi derivati.
Questo, si precisa, ad eccezione dei prodotti destinati ad usi agroalimentari, per come tassativamente indicati nella Legge n. 242/2016.
Reato la commercializzazione di prodotti diversi da quelli di cui alla Legge 242
Nella sentenza n. 30475, le SS.UU. hanno enunciato apposito principio di diritto secondo cui la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicabilità della Legge n. 242/2016.
Questa legge qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE, elencando, tassativamente, anche i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati.
Ne discende che “la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività".
Nella decisione, gli Ermellini hanno ricostruito il quadro normativo di riferimento, al fine di dare chiara soluzione alla questione esaminata.
Coltivazione di canapa: quadro normativo di riferimento
In primo luogo, hanno sottolineato che la Legge n. 242/2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) è volta a promuovere la coltivazione agroindustriale di canapa delle varietà ammesse (cannabis sativa L.), coltivazione che beneficia dei contributi dell'Unione europea, ove il coltivatore dimostri di avere impiantato sementi ammesse.
Si tratta, in questo caso, di coltivazione consentita, senza necessità di autorizzazione, ma dalla stessa possono essere ottenuti solo i prodotti tassativamente indicati dall'art. 2, comma 2, della medesima Legge (esemplificando: dalla coltivazione della canapa di cui si tratta possono ricavarsi fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana).
Conseguentemente, la commercializzazione di cannabis sativa o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del Testo unico in materia di stupefacenti, e ciò anche se il contenuto di THC risulta inferiore alle concentrazioni indicate dalla legge n. 242.
- eDotto.com – Punto & Lex 31 maggio 2019 - Canapa “sativa”: la commercializzazione è reato – Pergolari
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