Camere civili: società di capitali non in Albo avvocati

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Camere civili: società di capitali non in Albo avvocati

L’Unione delle Camere civili ha depositato, presso un Consiglio dell'Ordine forense, istanza per chiedere la cancellazione dall’Albo avvocati di alcune società di capitali.

UNCC: istanza di cancellazione da Albo

Lo hanno reso noto in un comunicato del 12 novembre, in cui gli avvocati civilisti hanno ricordato la novella legislativa di cui alla Legge n. 124/2017, introduttiva, nella Legge n. 247/2012 di disposizioni che ammettono alla professione forense anche le società alle quali possono partecipare non soltanto avvocati, oppure professionisti iscritti ad altri albi, ma anche soci cosiddetti di capitale.

Professione forense esercitata da società? Norma illegittima da disapplicare

Previsione, questa, ritenuta dalle Camere civili come “chiaramente illegittima, in quanto viola i principi di indipendenza nell’esercizio della professione forense”.

Ed è proprio tale ritenuta illegittimità alla base dell’istanza di cancellazione in oggetto.

Secondo l’UNCC – si legge nell’istanza allegata al comunicato - “l’attuale previsione normativa, che consente che l’esercizio della professione forense possa essere condizionato dalle strategie commerciali di un’impresa, o comunque dal pericolo di una dipendenza economica dell’Avvocato da questa ultima” risulta “in aperto contrasto con i precetti di cui agli artt. 24, 41 e 111 della Costituzione e pertanto, in omaggio al principio della gerarchia delle fonti”.

Da qui la richiesta di disapplicazione.

Indipendenza degli avvocati, principio imprescindibile

L’indipendenza – spiega l'Unione delle Camere civili - serve non solo a garantire la effettività della difesa ma anche il superiore interesse della Giustizia, che assicura ai cittadini un processo giusto.

E ancora “l’indipendenza degli Avvocati è requisito imprescindibile non essendo l’avvocato solo un libero professionista, ma anche il necessario partecipe dell’esercizio diffuso della funzione giurisdizionale”.

Il rapporto tra cliente e difensore - conclude l'Unione - non è solo un rapporto privato di carattere libero professionale e non può essere ricondotto ad una logica di mercato.

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