Call center: le istruzioni per l’indennità

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Call center: le istruzioni per l’indennità

L’indennità per i lavoratori dei call center di cui al D.I. n. 22763 del 12 novembre 2015, può essere richiesta in presenza di crisi aziendale valutata sulla base degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo.

L’impresa, a tal proposito, deve presentare una specifica relazione tecnica specificando le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria.

Va, inoltre, verificato, in via generale, il ridimensionamento - o quantomeno la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente - e deve altresì riscontrarsi di norma, l’assenza di nuove assunzioni.

Questi sono i requisiti principali per l’ottenimento della suddetta indennità, illustrati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 31 del 30 novembre 2015.

Viene inoltre richiesto che l’azienda presenti un piano di risanamento - finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione - che definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall’intervento.

L’indennità può essere concessa, anche nel caso in cui la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale ma, nel caso di specie l’impresa deve rappresentare:

  • l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi;
  • la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi;
  • la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda.

Procedimento amministrativo

La circolare si sofferma, inoltre, sul procedimento amministrativo che deve partire dalla sottoscrizione di un accordo in sede governativa presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Divisione VI, a cui, successivamente, deve seguire domanda di concessione al trattamento che va inviata alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. - Divisione III, via Fornovo 8 - 00192 Roma, a mezzo posta raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata all’indirizzo DGammortizzatorisociali.div3@pec.lavoro.gov.it.

E’ possibile scaricare il fac-simile di domanda dal sito istituzionale del Ministero del Lavoro, seguendo il percorso: www.lavoro.gov.it - Area Lavoro - Ammortizzatori sociali - concessioni in deroga.

La domanda di concessione dell’indennità deve essere presentata in unica soluzione contestualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 19 novembre 2015 - Call center. Indennità per lavoratori di aziende in crisi – Pichirallo

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