Call center Accordo sul cambio di appalto
Pubblicato il 06 giugno 2016
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La Legge n. 11 del 2016, all’art 1, comma 10, dispone che “In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l’appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
In data 30 maggio 2016 Assotelecomunicazioni – Asstel e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, hanno stipulato un’intesa dando attuazione alla suddetta norma relativa al caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, riaffermando che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione è il CCNL di riferimento per il settore dei call center.
In forza dell’espresso richiamo ai CCNL contenuto nell’art. 1, comma 10 della Legge 11/2016, le parti, con l’accordo del 30 maggio 2016, si sono date atto dell’immediata applicabilità della procedura in questione e del conseguente e necessario aggiornamento dell’art. 53, commi da 10 a 12, del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione in relazione alle specifiche previsioni per il settore del Customer Care.
- eDotto.com – Edicola del 31 marzo 2016 - Call center Sostegno al reddito – Schiavone
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