Reato di infedele dichiarazione, calcolo dell’imposta evasa
Pubblicato il 22 giugno 2021
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In materia di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza.
In tale contesto, la mera violazione dei criteri di competenza e di inerenza di ricavi e di costi oggettivamente esistenti, non assume rilievo nella valutazione sulla divergenza dei valori indicati in contabilità.
La verifica che deve effettuare l’organo giudicante, infatti, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale.
Infedele dichiarazione, costi nel computo della soglia?
Sono i principi richiamati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 24142 del 21 giugno 2021, pronunciata in accoglimento, con rinvio, del ricorso promosso dal legale rappresentante di una Srl che era stato raggiunto, nell’ambito di un’indagine per il reato di dichiarazione infedele, dalla misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
E’ stato accolto, in particolare, il motivo di doglianza con cui il ricorrente aveva lamentato una violazione di legge, in riferimento all’esclusione, dal computo ai fini della soglia di punibilità del reato in contestazione, degli elementi passivi oggettivamente esistenti, reali, ma dedotti in violazione dei criteri di competenza e di inerenza in base alla normativa fiscale di settore.
In proposito, la Suprema corte ha ricordato che ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D. Igs. 74/2000 "non si tiene conto della non corretta classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio, ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali".
Ai fini dell’integrazione del delitto di dichiarazione infedele, ossia, non rilevano gli elementi passivi oggettivamente esistenti, seppur ritenuti ai fini fiscali indeducibili (per assenza del criterio di inerenza o di competenza).
Stop al sequestro senza verifica delle allegazioni sull'esistenza dei costi
Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata non aveva affrontato il tema del superamento delle soglie, alla luce dei richiamati principi, essendosi limitata a sostenere, per alcune voci, l'inesistenza dei costi senza verificare la sussistenza delle allegazioni dedotte circa l'oggettiva esistenza di alcune delle poste, indicate quali costi nella documentazione contabile.
Inoltre, anche se la Guardia di Finanza aveva rideterminato il reddito con la ripresa di elementi passivi non deducibili per difetto dei requisiti dell'inerenza e della competenza, non già per la loro inesistenza oggettiva o soggettiva, i giudici di merito non si erano confrontati con i predetti elementi, fornendo specifica risposta in ordine al superamento della soglia di rilevanza penale dell'imposta evasa, e quindi in relazione alla sussistenza del fumus delicti per cui la misura cautelare reale era stata disposta.
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