Bonus vacanze utilizzabile anche sui servizi accessori
Pubblicato il 24 giugno 2021
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C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per usufruire del bonus vacanze anche presso agenzie di viaggio e tour operator. Con il decreto cd. “Milleproroghe”, infatti, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro cui è possibile l’utilizzo dell’agevolazione. Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 con le modalità previste dalla norma di cui al D.L. 34/2020 avrà tempo fino al prossimo 31 dicembre per utilizzare il beneficio.
Diretto alle famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro, il tax credit va utilizzato per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal D.L. 73/2021). L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona) ed è fruibile per l’80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e, per il restante 20%, in forma di detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto. Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.
L’eventuale parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.
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