Bonus R&S più facile e cumulabile

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Bonus R&S più facile e cumulabile

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 5 del 16 marzo 2016, si occupa dell'agevolazione fiscale del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo (R&S), che è stato introdotto dall'articolo 3 del Dl n. 145/2013 e successivamente rinnovato dalla Legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, art.1, comma 35). Tale legge, infatti, ha modificato la misura dell'agevolazione, estendendo il periodo di applicazione, ampliando la platea dei beneficiari, le categorie di spese agevolabili e facilitando le modalità di accesso al beneficio.

La circolare n. 5/E/2016 fornisce le istruzioni e le linee guida per beneficiare dell'agevolazione alla luce delle novità introdotte dalla Stabilità 2015.

Chi sono i beneficiari?

Si tratta di un bonus fiscale destinato a tutte quelle imprese, residenti nel territorio dello Stato, che, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore in cui operano e dal regime contabile che adottano, investono in attività di ricerca e sviluppo; il beneficio è riconosciuto anche alle imprese di nuova costituzione, che hanno intrapreso la loro attività a partire dal 2015. L'obiettivo è quello di incentivare sia gli investimenti che l'occupazione di personale con un profilo professionale qualificato.

In cosa consiste l'agevolazione?

L'agevolazione è riconosciuta nella forma del credito d'imposta a tutte le imprese che investono in attività di R&S a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019; esso è calcolato secondo il metodo incrementale, sull’investimento realizzato in eccedenza rispetto a quello medio effettuato nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La misura del credito di imposta è pari al 25% degli investimenti “incrementali” in ricerca e sviluppo rispetto alla media delle spese sostenute nei periodi 2012, 2013 e 2014; la percentuale sale al 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e relative ai contratti di ricerca extra muros (con università, ma anche con start up innovative).

Il credito d’imposta è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di R&S almeno pari a 30mila euro (contro i 50mila previsti in precedenza). L’aliquota da applicare per il calcolo del bonus varia a seconda della spesa sostenuta.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Nella circolare n. 5/E/2016 l'Agenzia delle Entrate analizza i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al beneficio, offre chiarimenti sulle modalità di calcolo e di utilizzo dell'agevolazione, analizza le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e fornisce istruzioni sugli adempimenti necessari per la fruizione del credito di imposta.

Tra le specificazioni rese, le seguenti:

- rientrano tra i soggetti beneficiari i consorzi, le reti-soggetto, gli imprenditori agricoli e gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata;

- sono escluse dall'agevolazione le imprese sottoposte a procedure concorsuali non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica (imprese in fallimento o in liquidazione coatta);

- le attività di R&S che danno diritto all'agevolazione sono anche quelle che non rientrano necessariamente nell'ambito scientifico e tecnologico (ad esempio anche storico, sociologico), a condizione che esse siano volte all’acquisizione di nuove conoscenze, all’accrescimento di quelle esistenti e all’utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni;

- il credito d'imposta per R&S può essere cumulato con altre agevolazioni, non solo con il patent box, ma anche con i super ammortamenti, l’Ace e altre misure di favore, fatte salve le eventuali limitazioni contenute nelle disposizioni istitutive di queste ultime;

- il credito d’imposta è cumulabile anche con il bonus relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi previsto dall’articolo 18 del Dl 91/2014 (Guidi-Padoan);

- Il bonus può essere fruito in modo semplice e rapido dato che non è riconosciuto a seguito della presentazione di un’apposita istanza per via telematica, ma è concesso in maniera automatica a seguito della effettuazione delle spese agevolate;

- chi fruisce del credito d’imposta deve conservare la documentazione ai fini di eventuali controlli ed è possibile presentare un interpello nel caso di dubbi sull’esistenza di un’attività di R&S meritevole.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 6 febbraio 2016 - Bonus R&S secondo Confindustria – G. Lupoi

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