Bonus R&S secondo Confindustria
Pubblicato il 06 febbraio 2016
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Arrivano da Confindustria indicazioni sul credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Ad illustrare l'intera disciplina e a fornire interpretazioni in merito la circolare del 29 Gennaio 2016.
Il bonus R&S
Confindustria ritiene che il Credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca, ossia il bonus R&S:
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è utilizzabile per investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2015 e il 29 luglio 2015;
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è cumulabile con altre agevolazioni.
La questione temporale
In tal senso si spiega che pur se il decreto interministeriale 27 maggio 2015 è stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” solo il 29 luglio 2015, l’agevolazione deve ritenersi pienamente efficace già dall’inizio del primo periodo d’imposta agevolabile, vale a dire dal 1° gennaio 2015, poiché il decreto interministeriale non ha portata di provvedimento attuativo in senso stretto, in grado cioè di rendere efficace una disciplina altrimenti quiescente.
La cumulabilità del bonus
Per Confindustria essendo l’incentivo “misura generale”, cioè fruibile da parte di tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, e non esistendo deroghe espresse, sarebbe da riconoscere la cumulabilità con altri incentivi che hanno ad oggetto gli stessi costi:
- con il superammortamento della Stabilità 2016 applicato a cespiti impiegati in attività di R&S effettuate “intra muros”;
- con la nuova Sabatini;
- con progetti di R&S cofinanziati da programmi regionali, nazionali ed Ue;
- con le startup innovative;
- con il “patent box”.
Ulteriori chiarimenti, in attesa dell'intervento delle Entrate
Altre interpretazioni di Confindustria:
- i destinatari del credito d’imposta non sarebbero solo i soggetti titolari di reddito d’impresa, ma anche gli enti non commerciali, le imprese agricole e le imprese neo-costituite (a partire dal 2015);
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per le spese “intra-muros” non rileva il luogo in cui le attività di R&S sono state svolte (in Italia o all’estero) e la ricerca infragruppo va considerata ricerca intra-muros;
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il limite minimo di investimento (30mila euro) è da verificare separatamente per ogni periodo, secondo la regola dell’autonomia dei periodi d’imposta, ragguagliato per dodicesimi in caso di periodi non interi;
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non c'è obbligo di istanza preventiva sia per l’ammissione sia per la fruizione, esclusivamente in compensazione (senza limiti di plafond annuale di 250mila euro dei crediti d’imposta o di 700mila euro per le compensazioni orizzontali) e spendibile dal 1° gennaio 2016 per gli investimenti effettuati nell’anno d’imposta 2015.
- eDotto.com - Edicola del 15 gennaio 2016 - Bando R&S per la Regione Lombardia - G. Lupoi
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