Bonus registratori e cripto-attività: i codici tributo per l’F24
Pubblicato il 27 giugno 2023
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Sono state diffuse due risoluzioni agenziali riguardanti la previsione di nuovi codici tributo per:
- l’utilizzo del bonus adeguamento registratori di cassa,
- il pagamento delle imposte sostitutive previste sulle cripto-attività.
Bonus registratori di cassa aggiornati
La risoluzione n. 35 del 26 giugno 2023 riguarda l'agevolazione riferita ai commercianti che hanno adeguato i registratori di cassa per memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.
In materia, è del 23 giugno 2023 il provvedimento agenziale che ha dato attuazione al decreto Aiuti-quater (Dl n. 176 del 18 novembre 2022), articolo 8, che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento adeguato.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è istituito il seguente codice tributo:
- “7032” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.
Versamento imposta sulle cripto-attività
Con riferimento al regime fiscale specifico per i redditi dei soggetti non imprenditori derivanti dalle cripto-attività, si segnala il differimento del pagamento dell’imposta sostitutiva dal 30 giugno al 30 settembre 2023.
La legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità per coloro che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che tale valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, da versare mediante modello F24.
Inoltre, è stato disposto che, dal 2023, al posto dell’imposta di bollo si applichi un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del Dl n. 201/2011.
Con risoluzione n. 36 del 26 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fissato i seguenti 4 codici tributo per eseguire i detti versamenti avvalendosi del modello F24:
- 1715 - “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197- Regime dichiarativo”;
- 1716 - “Imposta sostitutiva su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività – articolo 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Regime di risparmio amministrato e gestito”;
- 1717 - “Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività rideterminato al valore normale - articolo 1, comma 133, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- 1727 - “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In merito all’inserimento, la risoluzione precisa che:
- per il codice tributo 1716, va indicato nel campo “Rateazione/regione/prov./mese rif.” il mese cui si riferisce il versamento, nel formato “00MM”;
- nel caso di utilizzo del “1717”, gli eventuali interessi dovuti vanno cumulati al tributo stesso.
Va ricordato che dal 15 giugno 2023 è disponibile in consultazione, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, una bozza di circolare contenente chiarimenti in merito al “Trattamento fiscale delle cripto-attività”.
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