Bonus quotazione PMI: domanda in scadenza
Pubblicato il 26 marzo 2025
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso disponibili indicazioni e modalità operative per richiedere il credito d’imposta destinato alle spese di consulenza sostenute nel 2024 dalle piccole e medie imprese (PMI) interessate alla quotazione sui mercati regolamentati.
Le domande potranno essere inoltrate entro il termine del 31 marzo 2025 per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2024.
Legge di Bilancio 2025: bonus fino al 2027
Sarà possibile fruire del bonus per consulenze legate alla quotazione delle PMI anche per il 2025, 2026 e 2027. Lo dispone la Legge di bilancio 2025 – n. 207/2024.
L’incentivo è destinato alle piccole entità societarie che scelgono di avviare il processo di quotazione su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione situati in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, a supporto dei costi di consulenza sostenuti per questo scopo.
Il credito d’imposta è stato istituito con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 89-92 della legge n. 205/2017) e disciplinato dal decreto del 23 aprile 2018 dell’allora ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con quello dell’Economia e delle Finanze, che ne ha stabilito criteri e modalità di erogazione.
Successivamente, attraverso proroghe, il decreto n. 215/2023, convertito in legge n. 18/2024, ha ampliato la misura, includendo le spese di consulenza sostenute fino al 31 dicembre 2024, per quotazione effettuate nel corso dello stesso anno.
Però la legge di bilancio per l’anno 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato le condizioni: le PMI che inizino una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo e che ottengano l’ammissione alla quotazione, possono richiedere un credito d’imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino a un massimo di 500.000 euro.
Il comma 449 della legge 207/2024 ha spostato la fruibilità del bonus al 31 dicembre 2027.
Bonus quotazione Pmi: soggetti che possono accedere
L'agevolazione è destinata alle piccole e medie imprese (comprese le Pmi innovative) quotate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, e che sostengono costi di consulenza al fine di quotarsi.
Per accedere al credito d'imposta destinato alla quotazione delle PMI, le aziende devono rispettare alcuni requisiti fondamentali. Di seguito sono indicati i principali:
- l'impresa deve essere identificabile come micro, piccola o media impresa;
- l'azienda non deve trovarsi in una condizione di difficoltà economica;
- deve esistere l'intenzione di accedere a un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione, seguita dall'effettiva ammissione.
Agevolazione
Coloro che si trovano nella situazione suddetta possono chiedere un credito di imposta pari al 50% dei costi sostenuti e fino ad un massimo di 500.000 euro.
Costi ammissibili
Sono considerati idonei per il credito d’imposta i costi legati alle seguenti attività di consulenza:
- attività svolte per avviare e supportare il percorso di quotazione, come l'aggiornamento e la realizzazione del sistema di controllo di gestione, l'assistenza nella stesura del piano industriale e il supporto durante tutte le fasi necessarie per accedere al mercato di riferimento;
- interventi volti a certificare l’idoneità della società per l’ingresso al mercato e a garantire la sua permanenza nel tempo;
- supporto per posizionare le azioni oggetto di quotazione presso gli investitori interessati;
- assistenza nella verifica dei dati finanziari storici e futuri, con la stesura di report e la gestione della due diligence finanziaria;
- supporto per la predisposizione del documento di ammissione, del prospetto informativo o di altri materiali destinati agli investitori qualificati o alla redazione di ricerche, in conformità con l’articolo 3, comma 1, numeri 34 e 35 del regolamento UE n. 596/2014;
- consulenza legale, fiscale e contrattuale.
- interventi mirati a garantire la massima visibilità dell’azienda, promuovere il caso d’investimento e comunicare con la comunità finanziaria attraverso interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni.
Invio della domanda per bonus 2024
La domanda da parte delle Pmi in possesso dei requisiti necessari deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo: dgind.div05@pec.mimit.gov.it, entro il 31 marzo 2025.
La stessa dovrà contenere:
-
il modulo di domanda nei formati PDF, con firma digitale e WORD editabile;
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gli elementi identificativi della qualità di PMI, tra cui:
- dati identificativi dell’impresa;
- tipo di impresa ("autonoma", "associata" o "collegata");
- parametri per il calcolo (numero occupati ULA, fatturato attivo, bilancio);
- categoria di riferimento (micro, piccola, media impresa);
- l’attestazione dei costi ammissibili, rilasciata dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- il documento di delibera di avvenuta ammissione alla quotazione emesso dal soggetto gestore del mercato regolamentato oppure l’avviso di avvenuta quotazione;
- la dichiarazione antimafia.
Fruizione del credito d’imposta
Il bonus quotazione Pmi non è soggetto né al limite generale per le compensazioni fissato a 2 milioni di euro, né al tetto di 250.000 euro previsto per i crediti d’imposta riportati nel quadro RU.
Il credito può essere utilizzato in compensazione a partire dall’anno fiscale successivo a quello in cui è avvenuta la quotazione.
Deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di maturazione e in quelle dei periodi d’imposta successivi, fino a completo utilizzo.
Questo credito non contribuisce alla formazione del reddito imponibile né alla base imponibile ai fini dell’Irap.
Bonus quotazione Pmi e legge di bilancio 2025
La misura è stata disciplinata dal comma 449 della legge 207/2024, che modifica la normativa originaria estendendo il beneficio fino al 31 dicembre 2027.
Per quanto riguarda il tetto massimo del credito d’imposta disponibile, che rappresenta l’entità del rifinanziamento dell’agevolazione, esso ammonta a 6 milioni di euro per il 2025 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
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