Bonus pubblicità: attestazione sull’effettuazione delle spese

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Bonus pubblicità: attestazione sull’effettuazione delle spese

Le Faq sul credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, presenti nella specifica sezione del sito web del Dipartimento per l’informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state nuovamente aggiornate in data 19 ottobre 2018.

Le risposte alle domande sollevate dalle imprese interessate ad ottenere l’agevolazione fiscale, si arricchiscono di nuove specificazioni riguardanti l’attestazione sull’effettuazione delle spese, con particolare riferimento ai soggetti legittimati al rilascio, alle relative modalità e al contenuto del documento.

Bonus pubblicità: attestazione sull’effettuazione delle spese

Soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione

L’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018 prevede che l’effettuazione delle spese deve risultare da una apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Con la nuova Faq si precisa che tra i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione di effettuazione delle spese rientrano anche i commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro legittimati a rilasciare il visto di conformità.

Tali professionisti - in quanto tenuti a presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente in base al proprio domicilio fiscale un’apposita comunicazione, secondo le previsioni del Dm n. 164/1999, per poter apporre il visto di conformità - possono anche rilasciare l’attestazione richiesta dal Regolamento per provare l’effettività della spesa sostenuta.

È ulteriormente specificato che anche il commercialista dell’impresa richiedente il bonus, se iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali, può rilasciare l’attestazione richiesta dal sopracitato DPCM per attestare l’effettività della spesa sostenuta.

La dichiarazione sostitutiva non è attestazione

Specifica ancora il Dipartimento che la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica (finalizzata ad asserire che gli investimenti sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che soddisfano tutti i requisiti previsti dalla disciplina), non sostituisce l’attestazione sulle spese sostenute, richiesta dalla normativa di riferimento.

Modalità di rilascio e contenuto dell’attestazione

Con riferimento alle modalità di rilascio dell’attestazione sull’effettuazione delle spese, si precisa che non esiste alcun modello specifico.

L’attestazione riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese.

Questa costituisce un “documento necessario” per beneficiare del bonus e, pertanto, non deve essere prodotta in relazione alla “Comunicazione per l’accesso al credito di imposta” (che equivale a una prenotazione delle risorse), ma solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto.

Infine, tale attestazione non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Bonus pubblicità: scadenza termine per la comunicazione

Si ricorda che scade oggi, lunedì 22 ottobre 2018, il termine per la presentazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2018. Stessa data anche per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva per gli investimenti realizzati nel 2017.

Per l’invio è disponibile una apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, Spid o Cns.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 19 ottobre 2018 - Credito d’imposta pubblicità. Domande al 22 ottobre. Disco rosso senza incremento – Pichirallo

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