Credito d’imposta pubblicità. Domande al 22 ottobre. Disco rosso senza incremento
Pubblicato il 19 ottobre 2018
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E’ in scadenza – lunedì 22 ottobre 2018 – il termine per presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari, da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
Con DL n. 50/2017 è stato istituito il credito d’imposta per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Comunicazione per l’accesso al credito al 22 ottobre 2018
Viene chiesto, come requisito, che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.
L’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, che sale al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2018, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Stesso termine è stabilito per la presentazione della Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con riferimento all’anno 2017 (la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno 2018 va presentata dal 1° al 31 gennaio 2019).
I contorni della misura sono stati delineati con Dpcm 6 maggio 2018, n. 90, mentre il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 ha approvato il modello di comunicazione telematica e le relative istruzioni di compilazione.
Proprio leggendo tali istruzioni si scopre che il credito d’imposta riferito a ciascun mezzo di informazione viene determinato calcolando l’importo complessivo del credito d’imposta pari al 75 per cento (90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative) dell’ammontare totale dell’incremento; tale importo viene poi ripartito in proporzione agli investimenti sui singoli mezzi di informazione.
Negato il bonus alle imprese di nuova costituzione
Con risposta n. 38 diramata il 18 ottobre 2018, l’agenzia delle Entrate precisa che, visto il fine della norma che tende a premiare investimenti pubblicitari incrementali, l’impresa di nuova costituzione, che effettua investimenti pubblicitari nel primo anno di attività, non può beneficiare del bonus pubblicità.
Infatti, il credito viene riconosciuto “esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare di analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016”.
A conforto di ciò si richiama il parere 1255 dell’11maggio 2018 del Consiglio di Stato, il quale specifica che la norma che è alla base della concessione del beneficio richiede come presupposto l’esistenza di un investimento “incrementale”.
Pertanto nel caso affrontato, dove la società è stata costituita il 16 dicembre 2016 e nell'anno 2017 ha sostenuto spese per investimenti agevolabili in campagne pubblicitarie, sono assenti dati storici di confronto che rendono impossibile concedere il bonus, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2017.
Rimane fermo, prosegue l’Agenzia, che la società potrà avvalersi del credito d’imposta in questione per le spese eventualmente sostenute nel 2018, se vengono rispettati i requisiti richiesti dalla norma.
- eDotto.com – Edicola del 10 ottobre 2018 - Bonus pubblicità. Faq: fatture di società concessionarie interamente ammissibili – G. Lupoi
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